Spese di lite compensate per soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza (TAR Piemonte n. 1437 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere per intervenuta esecuzione del giudicato in corso di causa non preclude la condanna dell’amministrazione alle spese processuali. Quando risulta provato che la sentenza civile è rimasta inottemperata e che il pagamento è stato eseguito solo dopo la notifica e l’iscrizione a ruolo del ricorso, opera il criterio della soccombenza virtuale: sussisterebbero, in assenza del sopravvenuto adempimento, tutti i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda. La liquidazione tiene conto dei parametri del D.M. 55/2014, ridotti in ragione dell’obiettiva semplicità, della marcata serialità dell’attività difensiva e dell’assimilabilità della causa al processo di esecuzione.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione della retribuzione professionale docente per un importo di 873,00 euro. Ha chiesto l’ordine di pagamento del capitale e degli interessi legali, oltre alla nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

Il Ministero, costituitosi, ha eccepito di avere già liquidato la somma con esigibilità al 24 gennaio 2026. Dopo la camera di consiglio del 12 febbraio 2026 e l’ordinanza istruttoria del Collegio, il ricorrente ha attestato di avere ricevuto il pagamento e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese sulla base della soccombenza virtuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accertato l’intervenuta ottemperanza, in corso di causa, alla sentenza civile azionata e ha perciò dichiarato la cessazione della materia del contendere. La definizione del giudizio per sopravvenuta esecuzione del giudicato non assorbe però la questione della regolamentazione delle spese.

Sul punto il Tribunale ha applicato il criterio della soccombenza virtuale. La condanna del Ministero si fonda sulla prova che la sentenza civile è rimasta inottemperata e che il pagamento è stato eseguito soltanto a seguito della notifica e dell’iscrizione a ruolo del ricorso di ottemperanza. Il Collegio osserva che, in assenza del sopravvenuto adempimento, sarebbero sussistiti tutti i presupposti, anche processuali, per l’accoglimento.

Tali presupposti sono individuati nel passaggio in giudicato della sentenza civile, nella sua notifica al domicilio reale del Ministero e nel decorso del termine dilatorio di 120 giorni tra la notifica e quella del ricorso. Il riferimento normativo è l’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, dettato per l’avvio delle azioni esecutive in danno dell’amministrazione e ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

Le spese processuali sono quindi poste a carico dell’amministrazione intimata, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente dichiaratisi antistatari. La liquidazione si basa sui parametri del D.M. 55/2014, ridotti per l’obiettiva semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva, per l’esito della controversia e per l’assimilabilità della fattispecie, quanto al regime tariffario, al processo di esecuzione. L’importo è liquidato in 500,00 euro, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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