Occupazione sine titulo e obbligo di provvedere sull’acquisizione sanante (TAR Campania n. 1241 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’occupazione sine titulo di un bene immobile privato integra una situazione di fatto contrastante con quella di diritto che impone all’amministrazione di ripristinare la legalità. Il privato può sollecitare la p.a. ad avviare il procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 e l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere, essendo l’inerzia configurabile come silenzio-inadempimento impugnabile dinanzi al giudice amministrativo. La valutazione sulla scelta tra acquisizione e restituzione resta discrezionale, ma non può protrarsi indefinitamente, poiché altrimenti l’inerzia si traduce in un illecito permanente. La sola comunicazione di avvio del procedimento di acquisizione, avendo natura endoprocedimentale, non elide l’obbligo di provvedere né determina la cessazione della materia del contendere.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario, per atto di donazione, di un fabbricato per civile abitazione con corte pertinenziale. Nell’ambito dei lavori di ampliamento di una strada provinciale, l’amministrazione ha previsto l’acquisizione di una porzione dell’immobile, poi trasformata in sede stradale.

Il decreto di occupazione d’urgenza venne notificato ai danti causa e seguito dal verbale di immissione in possesso. Il procedimento non è stato però concluso con l’adozione del decreto di esproprio. Il ricorrente, dopo un giudizio dinanzi al giudice ordinario definito con declaratoria di difetto di giurisdizione, ha adito il giudice amministrativo chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’occupazione, la restituzione dell’area e il risarcimento dei danni, in via subordinata l’applicazione dell’art. 42-bis.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’orientamento secondo cui l’inadempimento dell’obbligo di provvedere legittima il privato ad esperire l’azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. L’occupazione senza titolo impone all’amministrazione di adoperarsi per il ripristino della legalità e consente al privato di domandare l’emissione del provvedimento di acquisizione o, in difetto, la restituzione con riduzione in pristino.

Fermo il carattere discrezionale della valutazione rimessa all’amministrazione, la Corte ribadisce che l’esercizio di tale potestà non può protrarsi indefinitamente, altrimenti l’inerzia si traduce in un illecito permanente. Sebbene l’art. 42-bis non contempli espressamente un avvio a istanza di parte, il privato può sollecitare l’avvio del procedimento e l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere, con l’inerzia configurabile quale silenzio-inadempimento. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa e la Corte cost. n. 71 del 2015, che ha escluso profili di illegittimità proprio in ragione della possibilità di ottenere una decisione entro un termine giudizialmente stabilito.

Quanto alla giurisdizione, la controversia rientra nell’ambito del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133 c.p.a., essendo il giudizio perimetrato dalla legittimità del silenzio a fronte di una pretesa di interesse legittimo. Il giudice del silenzio, si precisa, non può spingersi ad accertare la legittimità della sottesa procedura ablativa.

Nel merito è pacifico che il decreto di occupazione sia rimasto privo di seguito, non essendo intervenuto alcun atto traslativo della proprietà. Il Collegio ricorda che l’art. 42, comma 2, Cost. demanda alla legge i modi di acquisto della proprietà, disciplinati dal d.P.R. n. 327/2001 mediante l’espropriazione ordinaria, l’accordo di cessione e il provvedimento di acquisizione.

Il ricorso è pertanto accolto: dichiarata l’illegittimità del silenzio, l’amministrazione è condannata ad adottare un provvedimento espresso, restando libera di optare per l’acquisizione o la restituzione. La comunicazione di avvio del procedimento di acquisizione è atto meramente endoprocedimentale, inidoneo a soddisfare l’obbligo di provvedere e a precludere la tutela avverso il silenzio. Nomina del commissario ad acta per l’ulteriore inadempienza, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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