Soccorso istruttorio e chiarimenti sui prodotti offerti nella gara pubblica (TAR Piemonte n. 877 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici, l’art. 101, comma 3, del D. Lgs. 36/2023 consente alla stazione appaltante di richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica ed economica, purché tali chiarimenti non ne modifichino il contenuto. Il c.d. soccorso istruttorio in senso stretto è finalizzato a consentire l’esatta acquisizione dell’offerta e a ricercare l’effettiva volontà del concorrente, superandone le ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto. Resta fermo il divieto di apportare qualunque modifica all’offerta, a tutela della par condicio tra i concorrenti. Non integra modifica dell’offerta la precisazione, resa in sede di chiarimenti o di autotutela, che i prodotti già indicati possiedono le caratteristiche tecniche richieste dalla lex specialis, ove il prodotto offerto e il suo codice identificativo restino immutati.

Il Fatto

La ricorrente, seconda classificata, impugna la determinazione con cui la stazione appaltante ha aggiudicato alla controinteressata una gara per la fornitura di prodotti di cancelleria, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo. La prima censura riguarda due prodotti offerti dall’aggiudicataria — una cartella per documenti e delle mine — che, secondo le schede tecniche allegate, sarebbero risultati privi dei requisiti minimi richiesti a pena di esclusione, donde l’asserito uso improprio del soccorso istruttorio per sostituirli.

La seconda censura investe un ulteriore prodotto, una bobina di film trasparente dichiarata di lunghezza diversa da quella effettiva, e la mancanza di certificazioni ecologiche per sedici articoli. La ricorrente chiede l’annullamento dell’aggiudicazione, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro o il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 101, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, che legittima la richiesta di chiarimenti ma vieta che questi modifichino l’offerta. La norma codifica il soccorso istruttorio in senso stretto, che consente di superare le ambiguità dell’offerta senza alterarne il contenuto negoziale. La richiesta di chiarimenti risultava giustificata, poiché le schede tecniche dei due prodotti recavano descrizioni parzialmente difformi rispetto al capitolato.

La Corte rileva che l’aggiudicataria, con i chiarimenti resi, ha confermato che i prodotti sarebbero stati forniti con le caratteristiche richieste. Le dichiarazioni dei produttori, trasmesse in sede di autotutela, hanno attestato che gli articoli, identificati dallo stesso codice indicato nell’offerta, possiedono le prescrizioni tecniche minime sin dall’origine. Non vi è dunque alcun quid novi né sostituzione di prodotti diversi.

Quanto alla datazione delle dichiarazioni, il Collegio osserva che non rileva che una di esse sia successiva al termine di presentazione delle offerte, poiché ciò che conta è la loro idoneità a comprovare che il prodotto offerto possedeva ab initio i requisiti richiesti. L’aggiudicataria non era onerata di allegare tali dichiarazioni all’offerta né di trasmetterle in risposta ai chiarimenti, essendo stata indotta a procurarsele solo dalle contestazioni della ricorrente e dall’apertura del procedimento di autotutela.

Anche la doglianza sulla bobina è respinta: la dichiarazione della produttrice attesta che l’articolo è realizzato su misura con la lunghezza richiesta. Infine, sul profilo delle certificazioni ecologiche, il disciplinare richiedeva almeno il 10% di prodotti ecologici, corrispondente a 33 articoli su 332; essendo stati offerti 75 prodotti ecologici, anche escludendone 16, il requisito resta ampiamente soddisfatto. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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