Ottemperanza al giudicato civile sui crediti dei docenti (TAR Piemonte n. 871 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario, qualora ricorrano i presupposti di rito. La notificazione del titolo attestato conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c. e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 integrano le condizioni per l’azione esecutiva in danno dell’Amministrazione, applicabili anche all’ottemperanza. Accertata l’inerzia, va assegnato un termine per l’esecuzione e nominato sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. L’inerzia seriale dell’Amministrazione nel dare esecuzione a plurime condanne al pagamento giustifica la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza con cui il giudice ordinario ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in suo favore dell’importo pari a sei mensilità di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento dei danni.
La sentenza è divenuta cosa giudicata perché non impugnata nel termine di sei mesi dal deposito, come attestato dalla certificazione di passaggio in giudicato rilasciata dal competente Ufficio. La ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate, in capitale e interessi, oltre alla nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, del d.lgs. n. 149 del 2022, e notificata a mezzo di posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale.
Alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996. Tale termine, secondo il Tribunale, è applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non vi è contestazione sull’omessa ottemperanza al giudicato.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate in favore della ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega, affinché ponga in essere gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali.
Le spese processuali sono poste a carico del Ministero e liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014, ridotti in considerazione dell’obiettiva semplicità e della marcata serialità dell’attività difensiva, con richiamo a Cons. Stato, Sez. II, n. 7316 del 2025.
Il Collegio ha infine rilevato che l’inerzia del Ministero nel dare esecuzione al giudicato civile per cause di lavoro dei docenti non è un’ipotesi isolata, inserendosi in un contenzioso che ha acquisito caratteri di serialità, con plurime condanne a carico dell’Erario rimaste inottemperate, sulle quali maturano interessi legali, oltre eventuali penalità di mora e spese di giudizio. Ha pertanto disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti del Lazio per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Nota della Redazione
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