Ottemperanza al giudicato e trasmissione alla Corte dei Conti per inerzia ministeriale (TAR Piemonte n. 870 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è ammissibile quando la sentenza azionata sia stata attestata conforme all’originale ai sensi del art. 475 cod. proc. civ. e notificata al domicilio reale dell’Amministrazione, e sia infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, applicabile anche all’esecuzione del giudicato amministrativo. Accertata l’inerzia, il giudice ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. L’inerzia seriale dell’Amministrazione nel dare esecuzione a giudicati civili per cause di lavoro dei docenti giustifica la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento di euro 2.136,91 a titolo di retribuzione professionale docente. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e non era stata impugnata.

Decorso inutilmente il termine di legge senza che il Ministero provvedesse al pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione del giudicato, la condanna al pagamento delle somme liquidate, in capitale e interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti processuali dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata risultava attestata conforme all’originale secondo l’art. 475 cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 3, comma 34, del d.lgs. n. 149 del 2022, ed era stata notificata a mezzo PEC al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale.

Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 per l’avvio delle azioni esecutive in danno dell’Amministrazione. Il Collegio ha ribadito che tale termine opera anche nel giudizio di ottemperanza. L’Amministrazione, dal canto suo, non ha contestato di essere rimasta inadempiente.

Ricorrendo i presupposti, anche di rito, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delegare l’esercizio dei poteri commissariali a un dirigente della direzione competente. Il compenso del commissario resta compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La liquidazione è stata ridotta per l’obiettiva semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva, richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 7316 del 2025.

Il Collegio ha infine rilevato che l’inerzia del Ministero nel dare esecuzione ai giudicati civili per le cause di lavoro dei docenti non è un’ipotesi isolata, ma si inserisce in un contenzioso divenuto seriale, con plurime condanne a carico dell’Erario rimaste inottemperate sulle quali maturano interessi legali, penalità di mora e spese. Ha pertanto disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti del Lazio, per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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