Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e compensazione delle spese (TAR Lombardia n. 749 del 06.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorso avverso l’ordine di ripristino di opere edilizie è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando la parte, dopo la proposizione del gravame, si attivi per ottenere i necessari titoli abilitativi in sanatoria. La cessazione della materia del contendere presuppone l’integrale soddisfacimento della pretesa azionata e non può essere configurata in sua assenza. Sul piano sostanziale, la sospensione integrale dei lavori su un titolo unitario che riguardi una pluralità di ambiti di intervento viola il principio di proporzionalità, giacché l’amministrazione è legittimata a sospendere solo in relazione agli ambiti nei quali abbia effettivamente constatato difformità. Tale censura fondata giustifica, in presenza di condotte collaborative della parte, la compensazione delle spese per reciproca soccombenza virtuale.

Il Fatto

Una società ricorrente impugna dinanzi al TAR Lombardia l’ordinanza con cui il Comune le ha ordinato, ai sensi degli artt. 27 e 31 d.P.R. n. 380/2001, il ripristino dello stato dei luoghi per opere eseguite, secondo l’amministrazione, in assenza e in difformità di autorizzazione paesaggistica e di titolo abilitativo. Con il medesimo ricorso viene impugnata anche la nota comunale del 28 settembre 2021, con cui si è comunicato che i lavori non avrebbero potuto essere ripresi se non a seguito di nuovo titolo abilitativo.

La ricorrente, titolare di poteri di polizia idraulica sul corso d’acqua interessato, deduce di aver ottenuto autorizzazione paesaggistica semplificata e di aver presentato SCIA conformi, contestando la qualificazione degli interventi e la sospensione integrale dei lavori su ventisei distinti punti, pur in presenza di difformità contestate in un solo ambito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che, nel corso del giudizio, la ricorrente ha presentato richiesta di permesso di costruire in sanatoria per gli interventi realizzati in un’area e ha ottenuto, per l’intervento in altra località, il rilascio del permesso in sanatoria e il parere favorevole della Soprintendenza; ha inoltre depositato una nuova SCIA per il completamento dei lavori negli ambiti non interessati dalle contestazioni.

Su queste basi il Tribunale dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, escludendo la configurabilità della cessazione della materia del contendere, che postula l’integrale soddisfacimento della pretesa azionata, non ravvisabile nel caso concreto. Viene valorizzato il principio dispositivo che informa il processo amministrativo, richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 790 del 2025, e attribuendo rilievo dirimente alla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dalla parte ricorrente.

Quanto al regolamento delle spese, entrambe le parti ne invocano la condanna. Il Collegio ritiene dirimenti considerazioni opposte. Da un lato, la richiesta di permesso di costruire in sanatoria assume natura essenzialmente confessoria della consapevolezza della necessità del titolo richiamando TAR Lazio, Sez. II Quater, n. 11716 del 2025. Dall’altro, non risulta destituita di fondamento la censura sulla proporzionalità: la nota del 28 settembre 2021 ha imposto l’integrale sospensione dei lavori pur riguardando gli interventi ventisei diversi punti e risultando contestate difformità esecutive in un solo ambito.

Il Tribunale respinge la tesi difensiva del carattere unitario dei titoli abilitativi, che avrebbe precluso in toto la prosecuzione dei lavori autorizzati. Il titolo edilizio riguardava una pluralità di opere e il Comune era legittimato a sospendere solo dove avesse constatato difformità; negli altri ambiti il provvedimento è non giustificato e lesivo del principio di proporzionalità.

Si configura così una reciproca soccombenza virtuale, cui consegue la compensazione delle spese, considerata anche la complessità fattuale della materia e il comportamento collaborativo della ricorrente, immediatamente attivatasi per ottenere i titoli necessari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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