Nessuna disoccupazione per soci di cooperative prima del 2012 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4936 del 23.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
I soci lavoratori delle società cooperative che esercitano le attività elencate nell’allegato al d.P.R. n. 602 del 1970, come i servizi di pulizia, sono esclusi dall’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria fino all’entrata in vigore della riforma degli ammortizzatori sociali. L’art. 2, comma 38, della legge n. 92 del 2012, nel disporre l’estensione della tutela ai soci lavoratori solo con effetto dal 1° gennaio 2013, conferma l’esistenza di un pregresso contesto normativo ostativo. Ne consegue che, per i periodi anteriori, difettano sia la prestazione previdenziale sia la correlativa obbligazione contributiva, con conseguente rigetto della domanda del socio. Il principio opera anche in presenza del richiamo della disciplina generale recata dall’art. 24 della legge n. 196 del 1997, che non deroga alla specialità del d.P.R. n. 602 del 1970.

Il Fatto

Il lavoratore, dopo essere stato socio di una cooperativa e successivamente dipendente di altra cooperativa dalla quale era stato licenziato, agiva per il riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda.

L’INPS proponeva appello, che la Corte territoriale respingeva confermando la pronuncia del Tribunale. L’Istituto ricorreva allora per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, deducendo la violazione della disciplina speciale dettata per le cooperative di cui al d.P.R. n. 602 del 1970. La causa giungeva così davanti alla Corte di cassazione.

La Motivazione della Corte

Il motivo è fondato. La Corte muove dalla constatazione che il giudice di merito aveva riconosciuto l’indennità ritenendo ininfluente la riconducibilità delle cooperative a quelle individuate dal d.P.R. n. 602 del 1970 e richiamando la disciplina generale in materia di assicurazione contro la disoccupazione.

Tale impostazione non tiene conto della specialità della normativa. Il Collegio dà continuità ai principi affermati in una fattispecie sovrapponibile, richiamando Cass. sez. lav. n. 24693 del 2021 e, nello stesso senso, Cass. sez. lav. n. 25399 del 2021. Le pronunce avevano passato in rassegna l’evoluzione normativa e posto l’accento sulla particolarità della disciplina recata dal d.P.R. n. 602 del 1970.

Il passaggio decisivo è nella successione diacronica degli interventi legislativi. Solo con la riforma degli ammortizzatori sociali il legislatore è intervenuto, con la legge n. 92 del 2012 e con effetto dal 1° gennaio 2013, per estendere l’assicurazione obbligatoria ai soci lavoratori delle cooperative di cui al d.P.R. n. 602, ampliando le tutele con l’aggiunta dell’Assicurazione sociale per l’impiego. La stessa riforma ha esteso il campo del trattamento straordinario di integrazione salariale e ha reso necessarie disposizioni transitorie di graduazione.

Proprio l’espresso intervento del 2012 conferma l’esistenza di un pregresso contesto normativo che il legislatore ha inteso mutare con norme destinate a produrre effetti, secondo i principi generali, solo per il tempo successivo alla loro entrata in vigore. Le conclusioni sono state confermate anche dalle pronunce successive richiamate. Il Collegio ribadisce che l’esclusione dei soci lavoratori delle cooperative esercenti le attività elencate nell’allegato al d.P.R. n. 602 dall’assicurazione contro la disoccupazione fino al 2012 comportava l’insussistenza della prestazione e della correlativa obbligazione contributiva.

Il ricorso è dunque accolto e la sentenza impugnata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto dell’originaria domanda. La complessità delle questioni giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.

Nota della Redazione

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