Conto a materia: matricole necessarie, tasse escluse dalla rendicontazione (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 95 del 06.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto avente ad oggetto stampati a valore, l’indicazione dei numeri di matricola degli stessi costituisce requisito essenziale di rendicontazione, poiché solo essa consente di individuare con certezza i beni affidati all’agente contabile. La relativa omissione integra irregolarità formale del conto, che non giustifica alcun addebito quando non sia contestato alcun ammanco. Le somme versate dagli utenti a titolo di tassa di concessione governativa o regionale, confluite in conti correnti di soggetti terzi, non devono essere riepilogate nel conto, difettando il maneggio di denaro da parte del consegnatario. L’assenza di sub conti dei consegnatari secondari non rende inammissibile il conto quando, per l’esercizio considerato, tali soggetti non avevano ancora assunto la relativa veste.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso da una funzionaria del Ministero dell’Interno, addetta alla Questura, nella qualità di consegnataria degli stampati a valore denominati libretti per licenza di porto d’armi da caccia e carta europea armi da fuoco, per l’esercizio finanziario 2018.

Il magistrato istruttore, con apposita relazione, ha sottoposto al Collegio due profili. Il primo, preliminare, riguarda l’ammissibilità del conto, depositato in ritardo rispetto ai termini e non corredato dai conti dei consegnatari secondari. Il secondo attiene alle irregolarità di compilazione: la mancata indicazione dei numeri di matricola e l’omesso riepilogo delle tasse di concessione. Il conto risultava comunque approvato dall’amministrazione e munito del visto di regolarità contabile.

La Motivazione della Corte

Sul piano preliminare, il Collegio esclude che l’inammissibilità del conto possa derivare dalla mancata allegazione dei sub conti. Nel 2018 i funzionari preposti agli uffici armi non avevano ancora concretamente assunto la veste di agenti contabili secondari, formalizzata solo con decreto del 2023. Essi operavano quali semplici collaboratori dell’agente contabile principale, mentre i registri e i prospetti trasmessi avevano carattere meramente riepilogativo. La responsabilità della gestione restava, pertanto, in capo alla consegnataria.

Nel merito, la Corte ritiene fondato il rilievo sulla mancata indicazione delle matricole. Poiché il conto in esame è un conto a materia, disciplinato dagli artt. 624 e seguenti del R.D. n. 827/1924, l’identificazione dei beni affidati è condizione necessaria della rendicontazione. Il solo dato numerico complessivo non basta a individuare gli stampati. Ne consegue la formale irregolarità del conto sotto tale profilo.

Priva di fondamento è, invece, la censura relativa alle tasse di concessione governativa e regionale. Esse venivano versate dagli utenti in conti correnti intestati ad altri enti, senza alcun maneggio di denaro da parte della consegnataria. Difettando la disponibilità materiale delle somme, queste non potevano formare oggetto di rendicontazione.

Le irregolarità riscontrate restano dunque circoscritte a un ambito prettamente formale. Non essendovi contestazione di ammanchi, non v’è luogo ad addebiti a carico dell’agente contabile. La natura solo formale delle irregolarità giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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