Inammissibile il giudizio di conto privo degli importi riscossi (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 83 del 09.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile della riscossione deve essere redatto secondo il modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996 e contenere gli elementi essenziali richiesti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924, tra cui la colonna degli importi riscossi e quella degli estremi delle ricevute di riscossione. La loro mancanza impedisce la qualificazione dell’atto come rendiconto e come conto giudiziale, sicché il giudizio di conto non può essere incardinato e va dichiarato inammissibile, con obbligo per l’agente di depositare un nuovo conto nelle forme rituali. La difformità dal modello non è di per sé causa di inammissibilità quando il conto contenga comunque gli elementi richiesti dalla legge; lo diventa quando ne difetti uno essenziale.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un agente contabile di un Comune, avente ad oggetto i diritti per rimborso stampati relativi all’esercizio finanziario 2019. Il magistrato relatore ha depositato una relazione di irregolarità, rilevando che il conto non era stato redatto in conformità al modello 21 del d.p.r. n. 194/1996: mancavano la colonna degli importi riscossi e quella degli estremi delle ricevute di riscossione, mentre erano indicati gli estremi delle quietanze di versamento in Tesoreria con i relativi importi ed era presente la parifica del conto.
All’udienza il Pubblico Ministero, preso atto dell’irregolarità, ha chiesto l’inammissibilità del conto, con condanna dell’agente contabile alla ripresentazione e alle spese, rimettendosi al Collegio. La questione sottoposta alla Sezione è dunque se un conto siffatto possa essere qualificato conto giudiziale e possa incardinare il giudizio davanti alla Corte dei conti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra le due figure di agente contabile disciplinate dal d.p.r. n. 194/1996: per l’economo è previsto il modello 23, per l’agente della riscossione il modello 21. I due modelli rispondono a gestioni di fondi pubblici di natura diversa e richiedono dati e informazioni differenti.
Il modello 21 deve indicare le generalità dell’agente, il periodo di svolgimento della gestione, il numero d’ordine dell’operazione, gli estremi della riscossione con specificazione dei versamenti in Tesoreria, il numero di quietanza e il relativo importo, i totali e le eventuali note. Nel conto in esame difetta ogni indicazione relativa alla colonna degli importi riscossi e a quella degli estremi delle ricevute di riscossione, come richiesto in via generale dall’art. 616 R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali per il rinvio dell’art. 93 del TUEL, e dall’art. 116 del regolamento di contabilità dell’ente.
La Corte richiama poi il principio secondo cui, ancorché redatto su modello irrituale rispetto all’art. 620 R.D. n. 827/1924, il conto che contenga comunque gli elementi richiesti dall’art. 616 — scarico, resti, introiti, esito, rimanenze — risponde alle finalità cui è preordinato, può essere qualificato conto giudiziale e, con la sua presentazione, incardina il relativo giudizio davanti alla Corte dei conti.
Nella specie la mancanza degli elementi essenziali non consente la qualifica dell’atto nemmeno come rendiconto, e a maggior ragione come conto giudiziale idoneo a incardinare il giudizio. Il Collegio ritiene pertanto inammissibile in via preliminare il giudizio, con necessità di un nuovo deposito del conto, e nulla per le spese in ragione della pronuncia in rito.
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Nota della Redazione
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