Soci di s.n.c., litisconsorzio necessario e nullità del processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 17219 del 26.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei loro soci, con automatica imputazione dei redditi a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, comporta che il ricorso avanzato anche contro un solo avviso di rettifica dalla società o da uno dei soci riguarda inscindibilmente sia l’una che gli altri, salvo che siano prospettate questioni personali ai singoli partecipanti. Società e soci devono quindi necessariamente partecipare al medesimo procedimento. Il ricorso proposto da alcuni soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, e il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Fermo, ha notificato a un socio di una s.n.c. un avviso di accertamento IRPEF per il 2005, imputandogli per trasparenza, in proporzione alla quota del 20%, il maggior reddito d’impresa determinato in capo alla società con separato atto impositivo.

Il contribuente ha impugnato l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno, che ha accolto il ricorso e annullato l’avviso. La decisione è stata riformata dalla Commissione Tributaria Regionale delle Marche con la sentenza n. 646/2020 del 29 settembre 2020, che in accoglimento dell’appello erariale ha rigettato l’originario ricorso. Avverso tale sentenza il socio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui l’Agenzia ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, pur formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., è stato correttamente ricondotto al paradigma del n. 4) dell’art. 360, comma 1, c.p.c., risolvendosi nella denuncia di un error in procedendo. Il ricorrente lamentava la violazione degli artt. 14 e 57 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 102 c.p.c., sostenendo che società e altri soci avrebbero dovuto partecipare al giudizio fin dall’inizio.

La Corte ha richiamato il costante indirizzo di legittimità secondo cui l’unitarietà dell’accertamento fondato sull’art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) e la conseguente imputazione automatica dei redditi ai soci rendono inscindibile la posizione della società e quella dei partecipanti. Tanto la società quanto i soci devono necessariamente essere parti dello stesso procedimento. Il ricorso proposto da alcuni soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14, comma 2, del citato D. Lgs., a pena di nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio, come affermato, tra le altre, da Cass. n. 3110/2024, Cass. n. 33319/2023, Cass. n. 12590/2023 e Cass. n. 35187/2022.

Poiché la controversia riguardava l’imputazione per trasparenza a uno dei soci del maggior reddito determinato in capo alla collettività per il 2005, il giudizio avrebbe dovuto svolgersi con la partecipazione della società e degli altri soci. Non essendo stato integrato il contraddittorio, la Corte ha dichiarato la nullità dell’intero procedimento e ha cassato la sentenza impugnata, interamente sostitutiva di quella di primo grado, richiamando Cass. n. 16444/2024.

La Corte ha escluso che potesse applicarsi il diverso principio, pur presente in giurisprudenza (Cass. n. 7763/2018, Cass. n. 1145/2021, Cass. n. 24800/2020, Cass. n. 6876/2016, Cass. n. 9732/2015), che consente la riunione in cassazione dei procedimenti decisi separatamente nel merito, evitando la nullità quando ricorrano identità di causa petendi, simultanea proposizione dei ricorsi, identità di difese, simultanea trattazione innanzi ai giudici di merito e identità sostanziale delle decisioni. Nel caso di specie tali condizioni non ricorrevano, né rilevava che i giudizi avessero viaggiato insieme o fossero stati decisi in pari data con sentenze analoghe. La causa è stata quindi rinviata alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno, in diversa composizione, ai sensi degli artt. 383, comma 3, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, per la rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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