Notifica cartella a mezzo posta: prova del contenuto e vicinanza della prova (Cass. civ. Sez. V n. 7163 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione a mezzo posta della cartella di pagamento, la prova del perfezionamento della notifica è assolta mediante la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata, non essendo necessario il deposito dell’originale o della copia autentica dell’atto notificato. La consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 cod. civ. e in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del destinatario. Questi, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o ne conteneva uno diverso, è onerato della relativa prova. La presunzione opera per la sola ipotesi di busta contenente un unico atto; se il mittente afferma di averne inseriti più di uno e il destinatario lo contesta, grava sul mittente l’onere di provare che tutti gli atti erano contenuti nel plico.

Il Fatto

La società contribuente impugnava un’intimazione di pagamento per IVA e sanzioni relative all’anno di imposta 2007, contestando la regolare notificazione degli atti prodromici, tra cui la cartella di pagamento. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo non assolto l’onere del mittente di provare l’esatto contenuto della cartella notificata: la sola cartolina di ritorno non bastava e l’agente della riscossione non aveva esibito la copia integrale dell’atto, del quale era obbligato alla conservazione quinquennale.

La Commissione tributaria regionale del Piemonte condivideva integralmente tale decisione e rigettava l’appello dell’agente della riscossione, oggi Agenzia delle Entrate Riscossione. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; la contribuente è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi — omessa pronuncia sull’eccezione di tardività della contestazione e asserita violazione del thema decidendum — sono rigettati. La Corte rileva che la CTR ha deciso nel merito la questione, implicitamente riconoscendone la tempestività. La contestazione della contribuente, sin dal ricorso introduttivo, concerneva la mancata regolare notificazione dei titoli prodromici; la successiva specificazione, nei due versanti dell’irrituale notifica a mezzo posta e della mancata ricezione materiale dell’atto, costituisce mera difesa rispetto ai fatti costitutivi della pretesa, senza ampliare il thema decidendum.

Il terzo motivo è invece fondato e sorregge il principio affermato. La Corte ricorda che in tema di notificazione a mezzo posta dell’atto impositivo la prova del perfezionamento è assolta con la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata, salvo che il destinatario dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass. Sez. 5 n. 34765 del 2023). Il principio vale anche per la cartella di pagamento sottesa all’intimazione impugnata.

La sentenza impugnata si fondava su un orientamento risalente (Cass. Sez. 6-5 n. 18252/2013), secondo cui, nella notifica diretta a mezzo busta raccomandata, grava sul mittente l’onere di dimostrare l’esatto contenuto del plico. La Corte lo dichiara superato. Già Cass. Sez. 5 n. 16528 del 2018 ha stabilito che la consegna del plico al domicilio del destinatario, risultante dall’avviso di ricevimento, fa presumere la conoscenza dell’atto ex art. 1335 cod. civ., secondo il principio di vicinanza della prova; il destinatario che deduca un contenuto diverso è onerato della prova. Nello stesso senso Cass. Sez. 5 n. 237 del 2021.

La Corte delinea poi il limite della presunzione: essa opera per la sola ipotesi di busta contenente un unico atto. Se il mittente affermi di averne inseriti più di uno e il destinatario lo contesti, grava sul mittente provare che tutti fossero nel plico, perché secondo l’id quod plerumque accidit a ogni atto corrisponde una singola spedizione (Cass. Sez. 5 n. 30787 del 2019). Nel caso di specie nessuna deduzione riguarda un atto ulteriore rispetto alla cartella.

L’accoglimento del terzo motivo assorbe il quarto, relativo alla produzione in appello della ristampa della cartella e alla violazione degli artt. 57 e 58 d.lgs. n. 546/1992. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per l’ulteriore esame e la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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