Impugnazione dell’estratto di ruolo e interesse ad agire alla luce del novellato art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 (Cass. civ. Sez. 5 n. 8228 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. ha una natura “dinamica” e deve sussistere fino al momento della decisione. L’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, nell’individuare specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera il bisogno di tutela, ha plasmato la condizione dell’azione, sicché la relativa disciplina, applicabile anche ai processi pendenti, incide sulla pronuncia della sentenza. Nei giudizi di legittimità, il concreto interesse all’impugnazione, anche se sopravvenuto, deve essere dimostrato ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., e la relativa verifica è rilevabile d’ufficio. In mancanza, il ricorso introduttivo è dichiarato inammissibile “ab origine” per difetto di interesse ad agire, con cassazione senza rinvio.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’estratto di posizione debitoria e le cartelle di pagamento relative a tasse automobilistiche, eccependo la prescrizione triennale e la nullità delle notifiche degli atti presupposti. La Commissione Tributaria Provinciale dichiarava inammissibile l’impugnazione, ritenendo rituali le notifiche, e la Commissione Tributaria Regionale, adita in appello, rigettava il gravame affermando la validità delle notifiche e l’applicabilità di un diverso termine di prescrizione. Il contribuente ricorreva quindi per cassazione con un unico motivo, lamentando la violazione degli artt. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 e della legge n. 890/1982 per l’erroneo riconoscimento della validità delle notifiche, deducendone la nullità per mancata produzione della Comunicazione di Avvenuto Deposito (CAD) e la maturazione della prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente rilevato che, in ragione dello ius superveniens, deve applicarsi anche ai giudizi pendenti l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come interpretato dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022. Tale disposizione, selezionando i casi in cui l’invalida notificazione della cartella genera il bisogno di tutela giurisdizionale, ha ridefinito i confini dell’interesse ad agire, che ha natura dinamica e può assumere diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino alla decisione. La norma, pertanto, incide sulla pronuncia e si applica ai processi pendenti, in cui l’interesse va dimostrato nelle fasi di merito e, in sede di legittimità, attraverso il deposito di documentazione nelle forme dell’art. 372 cod. proc. civ..
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La Corte ha quindi osservato che la Corte costituzionale n. 190 del 2023 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate sulla norma. Nel caso di specie, il contribuente non ha allegato alcun concreto interesse, anche sopravvenuto, all’impugnazione dell’estratto di ruolo, riconducibile alle ipotesi pregiudizievoli tassativamente elencate dal citato comma 4-bis. La verifica di tale interesse è stata ritenuta rilevabile d’ufficio, non essendovi stata una pronuncia espressa dei giudici di merito sull’ammissibilità e trattandosi di questione fondante, alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Unite n. 24172 del 2025.
Conseguentemente, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità “ex se” ed “ab origine” dell’azione impugnatoria per difetto di interesse ad agire, cassando senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.. La compensazione integrale delle spese di tutti i gradi di giudizio è stata disposta in ragione dell’esito determinato dallo ius superveniens, mentre è stata esclusa l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, essendo stato il ricorso notificato prima della novellazione della norma sulla cui base è stata accertata l’inammissibilità.
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Nota della Redazione
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