Società di comodo, interpello non necessario per la prova contraria (Cass. civ. Sez. V n. 18581 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di società di comodo, la presunzione legale di non operatività prevista dall’art. 30 della legge n. 724 del 1994 ha natura relativa e può essere vinta dal contribuente anche in giudizio. L’interpello disapplicativo di cui all’art. 30, comma 4-bis, non costituisce condizione di procedibilità né limita la tutela giurisdizionale: il contribuente può dimostrare davanti al giudice tributario, senza preclusioni, le oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi o del reddito minimo presunto. A tal fine è sufficiente provare che la società ha sostenuto costi straordinari che ne hanno impedito l’operatività ordinaria, restando esclusa ogni sindacato di merito sulle scelte imprenditoriali.
Il Fatto
Una società alberghiera, attiva nella gestione di una struttura ricettiva, presentava nel 2007 istanza di interpello disapplicativo della disciplina sulle società di comodo, dichiarando di aver concesso in affitto parte dell’albergo a un’altra società per un canone definito irrisorio. L’istanza veniva rigettata e l’Amministrazione finanziaria accertava, per il 2006, un maggior reddito di oltre 74.000 euro, contestando lo status di società non operativa e richiedendo una maggiore imposta di circa 24.500 euro.
Per l’anno 2007, la medesima società non compilava il rigo del reddito minimo e indicava una perdita ai fini IRES; seguiva un nuovo accertamento con maggiore imposta e sanzioni. Dopo esiti divergenti nei primi due gradi, con accoglimento in appello dei ricorsi della contribuente, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso entrambe le decisioni, che la Corte ha riunito trattandosi di annualità contigue accertate all’esito di un’unica verifica fiscale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione consolidata della disciplina antielusiva. Il legislatore, con l’art. 30 della legge n. 724 del 1994, ha inteso disincentivare la costituzione di società di mero godimento. La norma opera su due livelli: dapprima definisce la non operatività mediante il confronto tra i proventi dell’attività d’impresa e i ricavi figurativi calcolati applicando coefficienti agli asset patrimoniali; poi, per i soggetti che non superano il test, fa scattare la presunzione di un reddito minimo.
Tale presunzione è relativa. Il contribuente può vincerla dimostrando all’Amministrazione, tramite l’interpello, ovvero in giudizio, le oggettive situazioni che hanno reso impossibile raggiungere il volume minimo di ricavi o di reddito. La Corte richiama la formulazione dell’art. 30, comma 4-bis, introdotto dal d.l. n. 223 del 2006, che nella versione applicabile ai fatti richiedeva situazioni straordinarie, requisito poi soppresso a partire dal 2007.
Quanto all’onere probatorio, esso va inteso in termini economici, avendo riguardo alle effettive condizioni di mercato, e non può tradursi in un sindacato del giudice sulle scelte imprenditoriali. Il contribuente può provare la sussistenza di un’attività imprenditoriale effettiva, caratterizzata da prospettiva di lucro e continuità aziendale (Sez. V n. 4946 del 2021; Sez. V n. 26219 del 2021).
Sul punto centrale, la Corte ribadisce che l’interpello disapplicativo non è condizione di procedibilità e non elide la facoltà di superare in giudizio la presunzione legale (Sez. V n. 28251 del 2021; Sez. V n. 10158 del 2020). I principi di tutela del contribuente e di buon andamento dell’amministrazione consentono di discostarsi dalla risposta negativa resa dall’Amministrazione e di impugnare gli atti applicativi, dimostrando le condizioni per la disapplicazione.
Nel caso concreto, entrambi i motivi sono infondati. Le risultanze dei due gradi di merito, convergenti, documentano interventi di manutenzione straordinaria che hanno interessato quasi completamente la struttura alberghiera, rendendone impossibile l’utilizzo ordinario. Ciò giustifica l’affitto a canone irrisorio e vale a vincere la presunzione di non operatività. La Corte rigetta i ricorsi e condanna l’Amministrazione alle spese del procedimento in cui la controricorrente si è costituita.
Nota della Redazione
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