Fallimento e interruzione del processo termine riassunzione da conoscenza legale (Cass. civ. Sez. I n. 18580 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di apertura del fallimento di una parte, l’interruzione del processo è automatica ai sensi dell’art. 43, comma 3, l. fall., ma il termine per la riassunzione o la prosecuzione, al fine di evitare l’estinzione di cui all’art. 305 cod. proc. civ., decorre solo dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione sia portata a conoscenza legale di ciascuna parte. Tale dichiarazione, se non già conosciuta per essere stata pronunciata in udienza ai sensi dell’art. 176, comma 2, cod. proc. civ., deve essere notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati, oppure comunicata dall’ufficio giudiziario. La mera conoscenza di fatto dell’evento interruttivo, non accompagnata da alcuna dichiarazione giudiziale portata a conoscenza legale, non fa decorrere il termine di riassunzione.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un giudizio di appello promosso da una banca nei confronti di due controricorrenti. Nel corso del grado d’appello, la controparte processuale della banca veniva dichiarata fallita. La banca, a seguito di comunicazione a mezzo PEC inviata dal curatore in data 12.1.2017, apprendeva l’evento e depositava istanza per l’anticipazione dell’udienza di comparizione.

La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, dichiarava l’estinzione del giudizio per inosservanza del termine di cui all’art. 305 cod. proc. civ.. Secondo il giudice d’appello, la banca aveva avuto conoscenza della vicenda interruttiva già dal 12.1.2017 e da quella data era quindi decorso il termine per la riassunzione, senza che rilevasse che l’interruzione fosse stata dichiarata solo all’udienza del 23.11.2018. La società subentrata per cessione proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione del momento da cui decorre il termine per la riassunzione del processo interrotto per fallimento di una parte. Il ricorrente lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la comunicazione del 12.1.2017 fosse fonte solo di una conoscenza di fatto dell’evento e non di una conoscenza legale, e che pertanto non potesse costituire il termine iniziale di decorrenza dell’art. 305 cod. proc. civ.

Il motivo, previa riqualificazione nell’alveo della violazione e falsa applicazione di legge, è ritenuto fondato. La Corte può riqualificare il motivo in quanto chiamata a sindacare la legittimità della decisione impugnata, e l’erronea intitolazione non osta alla sussunzione entro una diversa fattispecie dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., come affermato dalle Sezioni Unite n. 17931 del 2013.

Il principio applicato è quello enunciato dalle Sezioni Unite n. 12154 del 2021: in caso di apertura del fallimento l’interruzione è automatica, ma il termine per la riassunzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione sia portata a conoscenza di ciascuna parte. Tale dichiarazione, se non già conosciuta perché resa in udienza, deve essere notificata o comunicata dall’ufficio.

Nel caso concreto, non essendovi stata alcuna dichiarazione di interruzione prima di quella registrata nel verbale d’udienza del 23.11.2018, l’effetto interruttivo ope legis era inoperante quanto alla decorrenza del termine. Solo la notificazione del fallimento alle altre parti, o la comunicazione d’ufficio, avrebbe costituito la fonte della conoscenza legale da cui inizia a decorrere il termine dell’art. 305 cod. proc. civ. Prima di quella data nessuna conoscenza legale era stata procurata alla parte interessata alla riassunzione.

Erroneamente, dunque, la Corte d’Appello ha ritenuto che il termine decorresse dal 12.1.2017. La cassazione della sentenza impugnata consegue all’accoglimento del primo motivo, con assorbimento degli ulteriori, e rinvio alla Corte d’Appello di Roma in altra composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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