Soppressione dell’obbligo dichiarativo ICI per dati conoscibili dal Comune (Cass. civ. Sez. 5 n. 14942 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
A decorrere dall’anno 2007, l’art. 37, comma 53, del d.l. n. 223/2006 ha soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI di cui all’art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504/1992, fermo restando l’obbligo nei casi in cui gli elementi rilevanti dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche di cui all’art. 3-bis del d.lgs. n. 463/1997. La variazione del valore di mercato delle aree fabbricabili non deve essere oggetto di dichiarazione al Comune quando il dato imponibile sia già nella conoscenza dell’ente impositore, potendo la dichiarazione assumere i connotati di una mera formalità priva di contenuto sostanziale. In tal caso non residua alcuna violazione dichiarativa e non è dovuta la sanzione per omessa denuncia.
Il Fatto
A seguito di un accertamento ICI per l’anno d’imposta 2010, il Comune contestava a una società contribuente un insufficiente versamento d’imposta e irrogava una sanzione per omessa denuncia ICI di importo rilevante. L’ente aveva determinato la differenza di imposta sulla base del prezzo di vendita delle aree edificabili risultante dal modello unico informatico, senza procedere a una stima del diverso valore venale in comune commercio.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della società e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia confermava la decisione, ritenendo soppresso l’obbligo dichiarativo e assorbita ogni questione sanzionatoria. Avverso tale pronuncia il Comune proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, tutti incentrati sulla violazione degli artt. 10, comma 4, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992 e dell’art. 14, comma 1, del medesimo decreto in materia sanzionatoria. Il Collegio ha ritenuto le censure infondate, condividendo la motivazione della sentenza impugnata.
Il thema decidendum è stato individuato nel perimetro applicativo dell’art. 37, comma 53, del d.l. n. 223/2006, che ha soppresso l’obbligo dichiarativo ICI a decorrere dal 2007, mantenendolo solo per gli atti non soggetti alle procedure telematiche del modello unico informatico. La Corte ha chiarito che la ratio della soppressione risiede nell’irrilevanza della dichiarazione ogni volta che il dato imponibile sia conoscibile dall’ente attraverso i sistemi informatici.
Nel caso di specie, il valore dei terreni edificabili era stato desunto dall’atto di compravendita, conosciuto dal Comune sia al momento della richiesta del certificato di destinazione urbanistica, sia attraverso la trascrizione presso la Conservatoria immobiliare. La Corte ha quindi ritenuto che la compravendita di aree fabbricabili non integri gli estremi di un atto per cui non siano applicabili le procedure telematiche, rendendo superflua la dichiarazione del valore di mercato.
Il Collegio ha richiamato il principio per cui l’obbligo dichiarativo non sopravvive neppure quando gli elementi e le informazioni siano già acquisiti aliunde dall’ente impositore, traducendosi altrimenti in un mero formalismo privo di contenuto. La presentazione della dichiarazione risulta superflua anche quando la variazione del valore sia correlata alla trasformazione urbanistica di un’area, trattandosi di variazione deliberata dall’ente medesimo. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, senza pronuncia sulle spese per la mancata costituzione della parte intimata.
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Nota della Redazione
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