L’eccezione di decadenza dal potere impositivo è eccezione in senso proprio non rilevabile d’ufficio e il credito erariale per imposte dirette e IVA si prescrive in dieci anni (Cass. civ. Sez. 5 n. 14488 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dell’amministrazione finanziaria dal potere di accertamento, stabilita a carico dell’ufficio ed in favore del contribuente, ha natura sostanziale e non concerne diritti indisponibili dello Stato, sicché è eccezione in senso proprio, riservata alla valutazione del contribuente, non rilevabile d’ufficio né proponibile per la prima volta in appello. Il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA si prescrive nell’ordinario termine decennale ex art. 2946 c.c., non applicandosi la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., atteso il carattere autonomo ed unitario dell’obbligazione tributaria. Le sanzioni e gli interessi si prescrivono in cinque anni se il titolo non è un giudicato, mentre si prescrivono in dieci anni, ex art. 2953 c.c., quando la cartella di pagamento è emessa dopo il passaggio in giudicato della sentenza di conferma dell’atto impositivo (cd. actio iudicati).
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’intimazione di pagamento relativa a sedici cartelle esattoriali dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che accoglieva parzialmente il ricorso, annullando alcune cartelle per vizi di notifica e altre per maturata prescrizione. Su appello dell’agente della riscossione, la Commissione tributaria regionale del Lazio confermava l’annullamento per decadenza di alcune cartelle, rilevando d’ufficio la tardiva iscrizione a ruolo, e confermava invece altre cartelle, ritenendo impedita la prescrizione da atti interruttivi.
L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione, deducendo la violazione dei principi in materia di eccezione di decadenza e di prescrizione del credito erariale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminando il primo motivo, afferma che il termine di decadenza per l’esercizio del potere impositivo ha natura sostanziale e non appartiene a materia sottratta alla disponibilità delle parti. La relativa eccezione è quindi un’eccezione in senso proprio, che non può essere rilevata d’ufficio dal giudice né proposta per la prima volta in grado d’appello, trattandosi di una scelta rimessa esclusivamente alla valutazione del contribuente.
Nel caso di specie, la CTR aveva errato nel ritenere rilevabile d’ufficio l’eccezione di decadenza per tardiva iscrizione a ruolo delle cartelle, in quanto tale eccezione non era stata formulata dal contribuente in sede di impugnazione delle cartelle di pagamento. Il primo motivo viene pertanto accolto.
Quanto al terzo motivo, la Corte richiama il principio secondo cui il credito erariale per IRPEF, IRAP e IVA si prescrive nel termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., non essendo previsto un termine più breve. L’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario: il singolo pagamento non è legato ai precedenti, ma risente di autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi, con la conseguenza che non opera l’estinzione quinquennale di cui all’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
Con specifico riferimento alle sanzioni ed interessi, la Corte distingue l’ipotesi in cui la cartella non sia fondata su una sentenza passata in giudicato, ove trova applicazione il termine quinquennale ex art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, da quella in cui il diritto alla riscossione sia sorto a seguito del giudicato di conferma dell’atto impositivo, ove il credito si prescrive in dieci anni per effetto dell’art. 2953 c.c. (cd. actio iudicati). La sentenza impugnata, che aveva applicato indistintamente la prescrizione breve, non si è conformata a tali principi ed è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio.
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Nota della Redazione
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