Società di fatto e prova presuntiva: onere sull’Amministrazione finanziaria (Cass. civ. Sez. V n. 23580 del 20.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento fiscale dell’esistenza di una società di fatto presuppone la prova, anche presuntiva, di tutti gli elementi costitutivi del vincolo societario: l’esercizio in comune di un’attività commerciale, anche occasionale, a scopo di lucro e il conferimento dei necessari beni e servizi. La sola apparenza del vincolo sociale verso i terzi non costituisce autonomo titolo di responsabilità fiscale dei soci, poiché l’obbligazione tributaria nasce ex lege solo al concreto verificarsi del presupposto d’imposizione: essa è uno dei possibili indici rivelatori della reale esistenza della società. L’onere della prova grava sull’Amministrazione finanziaria. L’accertamento dei relativi elementi di fatto, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici o giuridici, non è censurabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Nel corso dell’anno 2000 due soggetti acquistavano in comproprietà un terreno. Ottenuto il titolo edilizio, stipulavano un contratto di appalto per la sola struttura in cemento armato, eseguita entro l’anno successivo; uno dei due comproprietari decedeva nel 2009, aprendosi la successione in favore degli eredi.

Nel 2012 la Guardia di Finanza avviava una verifica fiscale nei confronti di un’ipotizzata società di fatto tra i due comproprietari, ritenuta esercente attività di costruzione e vendita di immobili, conclusa con processo verbale di constatazione per imposte sui redditi, IRAP e IVA. L’Ufficio notificava quindi al contribuente un avviso di accertamento per il 2007, recuperando il reddito di partecipazione. Il ricorso era accolto in primo grado e l’appello dell’Ufficio rigettato; l’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava violazione dell’art. 41 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2247 c.c., per avere la sentenza di merito escluso la configurabilità di una società di fatto non ritenendo adempiuto l’onere probatorio dell’Ufficio. La Corte lo dichiara in parte infondato e in parte inammissibile.

Il Collegio ricostruisce la fattispecie societaria: sono necessari l’esercizio in comune di un’attività commerciale, anche occasionale, a scopo di lucro e il conferimento di beni e servizi. La mancanza della prova scritta del contratto non impedisce l’accertamento aliunde, con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni semplici, purché all’esito di una rigorosa valutazione del fondo comune, dell’alea condivisa e dell’affectio societatis. A fondare la responsabilità solidale ex art. 2297 c.c. è sufficiente l’esteriorizzazione del vincolo sociale.

Nel caso concreto l’Agenzia aveva addotto la concessione edilizia, il contratto di appalto e un contratto preliminare di vendita mista a permuta. Tali elementi non appaiono decisivi: l’Ufficio resta onerato della prova dell’intenzionale esercizio in comune e dei conferimenti, tenuto conto anche dei legami di parentela. Il fine di lucro, presente nella realizzazione di appartamenti destinati alla vendita, non è elemento decisivo, essendo comune a qualunque operazione economica: diversamente, ogni costruzione su terreno in comproprietà dovrebbe dar luogo a fattispecie societaria.

Il secondo motivo denunciava carenza e contraddittorietà della motivazione, per adesione per relationem alla sentenza di primo grado. La Corte lo ritiene infondato: dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ad opera dell’art. 54 d.l. n. 83 del 2012, il sindacato di legittimità è circoscritto al rispetto del minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost. La Commissione tributaria regionale ha dato conto delle ragioni del rigetto, senza recepire apoditticamente la pronuncia di prime cure.

Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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