Difetto di organizzazione non fonda detrazione IVA per società di comodo (Cass. civ. Sez. V n. 9968 del 12.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta sul valore aggiunto, il diniego della detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti può essere fondato sull’accertamento che il soggetto d’imposta è privo di sostanziale autonomia e costituisce un mero soggetto interposto, non svolgente attività commerciale a sé direttamente imputabile. La questione concernente la necessità del requisito dell’organizzazione ai fini della soggettività IVA, pur correttamente impostata in astratto, non è idonea a censurare tale ratio decidendi. Il ricorso che si limiti a sostenere la non necessità dell’organizzazione, senza attaccare l’accertamento sull’interposizione, è pertanto inammissibile per difetto di corrispondenza tra motivi e motivazione impugnata.

Il Fatto

Una società contribuente aveva chiesto il rimborso di un credito IVA relativo all’anno d’imposta 2009. L’Agenzia delle entrate aveva sospeso il rimborso, sulla base di una verifica della Guardia di finanza, rilevando il difetto dell’effettivo svolgimento di attività d’impresa.

La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della società, e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, rilevando l’assenza dei requisiti soggettivi per l’applicazione dell’IVA e la mancanza di autonoma organizzazione dell’impresa. La società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un solo motivo, incentrato sulla non necessità del requisito organizzativo ai fini IVA.

La Motivazione della Corte

Il ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere il giudice di appello ritenuto indispensabile il requisito dell’organizzazione ai fini delle operazioni rilevanti sotto il profilo IVA.

La Corte muove dalla giurisprudenza consolidata. Secondo la nozione civilistica e quella tributaria di imprenditore commerciale, il requisito della necessità dell’organizzazione è indispensabile per il diritto civile ma non per il diritto tributario, nel quale rileva invece l’abitualità e la professionalità dell’attività economica svolta (Cass. n. 8982 del 2017). Ai fini dell’imponibilità IVA assumono rilievo soltanto le cessioni e le prestazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole in forma di impresa, caratterizzate dall’abitualità e dalla professionalità, con esclusione degli atti isolati e occasionali (Cass. n. 9461 del 2018).

Su questo piano il motivo coglie nel segno. Tuttavia la Corte rileva che la decisione impugnata non si fonda affatto sulla carenza di organizzazione. La Commissione tributaria regionale ha accertato, con valutazione in fatto non censurabile con un vizio di violazione di legge, che la società ricorrente è un soggetto fittizio, costituito al solo scopo di consentire a una diversa società di operare sul mercato straniero senza violare formalmente i contratti di esclusiva con i propri clienti.

Nella prospettazione del giudice di appello, la contribuente è dunque un mero soggetto interposto, essendo l’attività imputabile a terzi, come si evincerebbe dall’assenza di autonoma organizzazione e dall’incapacità di assumere autonomamente iniziative imprenditoriali. Il diritto alla detrazione è stato negato non perché mancasse l’organizzazione, ma perché il soggetto non svolgeva un’attività commerciale a sé direttamente riferibile.

Pertanto il motivo è inammissibile: la ricorrente si è limitata ad affermare la non necessità dell’organizzazione ai fini della soggettività IVA, argomento eccentrico rispetto alla motivazione effettivamente adottata, senza censurare l’accertamento sull’interposizione. Il ricorso è rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e dichiarazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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