Società in house e controllo sulla gestione Giubileo 2025 (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 23 del 09.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La società costituita per legge, interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze e destinataria di funzioni e risorse assegnate per decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, integra la figura della società in house, anche in assenza di un espresso divieto di ingresso di soggetti privati nel capitale. I decreti presidenziali che individuano interventi, ruoli e remunerazioni costituiscono espressione del controllo analogo, non richiedendo la forma dell’atto di diritto privato. La circostanza che le risorse per l’accoglienza siano assegnate alla società senza alcuna istanza conferma la sua condizione di strumento nella disponibilità dei soggetti controllanti. Nei casi in cui la società opera come stazione appaltante, soggetto attuatore o mero cassiere e rendicontatore, il giudizio di efficacia e tempestività dell’azione societaria va parametrato alle funzioni concretamente svolte.

Il Fatto

La Sezione del controllo sugli enti riferisce al Parlamento il risultato del controllo sulla gestione finanziaria di una società di diritto singolare, istituita dalla legge di bilancio 2022 e sottoposta al controllo della Corte con decreto presidenziale, incaricata di curare la pianificazione e la realizzazione degli interventi funzionali alle celebrazioni giubilari e il coordinamento operativo dei servizi di accoglienza. Il referto riguarda l’esercizio 2023 ed esamina costituzione, assetto proprietario, organi, risorse umane, fonti di finanziamento, attività, stato di attuazione degli interventi e bilancio.

Nel precedente referto la società era stata qualificata come società in house. Con nota difensiva la società ha prospettato un diverso inquadramento, escludendo vincoli legali o statutari all’ingresso di privati nel capitale e negando l’esercizio di un potere di comando non riconducibile ai diritti del socio. La questione della natura giuridica è quindi riproposta alla Sezione.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’assetto normativo: la società è interamente controllata dal Ministero azionista, non si applica il testo unico sulle partecipate e l’impianto istituzionale si incentra sul Commissario straordinario, che predispone il programma dettagliato approvato per decreto e coordina la realizzazione degli interventi avvalendosi della società. La governance è composta anche da soggetti in servizio presso il Ministero azionista.

Quanto alla tesi difensiva, la Corte rileva che l’art. 1, comma 4, del Tusp lascia immutate le disposizioni sui servizi di interesse generale, senza condizionare la connotazione giuridica della società deputata a esercitarli. Lo statuto impone la totale partecipazione pubblica e ammette l’ingresso di qualsiasi soggetto solo se partecipato dal Ministero. La deroga all’art. 11, comma 8, del Tusp, che consente agli amministratori di essere dipendenti dell’amministrazione controllante, sottende un’unitarietà di interessi priva di ragion d’essere rispetto a una semplice società a capitale pubblico.

La Sezione valorizza le modalità di affidamento delle attività e la composizione della governance. Stante l’atipicità delle forme con cui si formalizzano le direttive alle società in house, i decreti presidenziali possono integrare lo strumento del controllo analogo, come affermato dalla giurisprudenza richiamata (Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 567 del 2024; Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 3869 del 2023). La composizione degli organi è peraltro indifferente rispetto alla tipologia dei servizi affidati.

Assume rilievo decisivo l’assegnazione di risorse per l’accoglienza a favore della società come beneficiaria, senza alcuna preventiva richiesta: secondo l’art. 12 della legge n. 241 del 1990, il rilascio di contributi finanziari presuppone almeno un’istanza del beneficiario. La società, inoltre, ha svolto ulteriori compiti impegnando le proprie risorse umane senza percepire alcun introito. Sulla scorta di tali argomenti la Sezione ribadisce la natura di società in house.

Sul piano della gestione, i disallineamenti rispetto al cronoprogramma riguardano 10 interventi su 26 in cui la società è soggetto attuatore e stazione appaltante. Per le iniziative in cui opera come monitoratore o rendicontatore il mancato rispetto dei tempi non è riconducibile alla società, trattandosi di attività che non incidono sull’esecuzione né sono propedeutiche all’esercizio dei poteri derogatori. La causa principale dei ritardi è individuata nella tardività della programmazione e nell’assenza di studi di fattibilità preliminari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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