Revocazione per prove false e autonomia del giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 358 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio contabile, ai sensi dell’art. 652 cod. proc. pen., solo quanto alla materialità dei fatti accertati o esclusi. La disposizione ha carattere eccezionale e non introduce alcun automatismo tra la formula assolutoria e l’esito del giudizio erariale. Spetta al giudice contabile verificare, integrando il dispositivo con la motivazione, quale sia l’effettivo accertamento contenuto nella pronuncia penale, restando la liceità penale compatibile con l’illiceità contabile. Ne consegue che l’assoluzione “per non aver commesso il fatto”, fondata sull’assenza di paternità delle firme, non incide automaticamente sul giudicato contabile, che può fondarsi su una valutazione autonoma della condotta, del danno e della colpa grave.
Il Fatto
Un funzionario doganale in servizio presso l’ufficio delle dogane del porto di Napoli era stato condannato dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, con sentenza n. 65 del 9.2.2018, al risarcimento del danno erariale per oltre cinquecentomila euro, oltre al danno da disservizio, per aver attestato falsamente, negli anni 2010 e 2011, l’esportazione di gasolio per il rifornimento di motonavi in realtà non presenti in porto.
Successivamente il Tribunale di Napoli, in sede penale, lo aveva assolto con formula piena per non aver commesso il fatto, dopo che una perizia aveva escluso la riconducibilità all’imputato delle firme apposte sulle autorizzazioni all’imbarco. Il condannato ha quindi proposto ricorso per revocazione ex art. 202, comma 1, lett. c, c.g.c., deducendo che il giudicato contabile si era fondato su prove dichiarate false.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità del rimedio. La revocazione è un mezzo a critica vincolata, articolato nella fase rescindente e in quella rescissoria; la lettera “c” dell’art. 202 c.g.c. presuppone che si sia giudicato in base a prove riconosciute o dichiarate false dopo la sentenza. Nel caso concreto la pronuncia penale dichiarativa della falsità della firma olografa è intervenuta dopo il passaggio in giudicato della sentenza contabile, e la condanna erariale si era fondata in via esclusiva sul rilascio di quelle autorizzazioni: sussiste dunque la piena sovrapposizione tra gli elementi posti a base della responsabilità e le prove dichiarate false. Il ricorso è pertanto ammissibile e l’eccezione del Requirente, secondo cui il ricorrente conosceva le firme false, è priva di fondamento.
Superato il vaglio preliminare, la Corte respinge la tesi dell’efficacia diretta e immediata della sentenza penale di assoluzione nel giudizio per danno erariale. L’art. 652 cod. proc. pen. ha carattere eccezionale, perché deroga al principio di autonomia e separatezza dei giudizi, e non può essere esteso oltre i casi previsti, come confermato dalle Sezioni Unite n. 1768 del 2011. La giurisprudenza contabile richiamata — tra cui Sez. II App. n. 159 del 2020 e Sez. II App. n. 312 del 2024 — chiarisce che la pronuncia penale irrevocabile fa stato solo quanto alla materialità dei fatti, mentre la liceità penale non esclude di per sé l’illiceità contabile. Il giudice erariale deve quindi condurre un’accertamento autonomo, integrando il dispositivo con la motivazione, sui profili di causalità e di danno, potendo apprezzare i dati della sentenza penale come elementi di prova atipica ai sensi degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 94 e 95 c.g.c..
Nel merito la Corte ritiene infondate le censure. Dalla documentazione in atti emerge la responsabilità contabile del funzionario: sussiste il danno patrimoniale arrecato al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle dogane, il rapporto di servizio e il nesso causale, avendo il ricorrente gestito la documentazione del molo in sostituzione di un collega proprio nel periodo delle operazioni simulate — venticinque attribuite a lui — presso un varco presidiato dal quale qualsiasi automezzo doveva transitare davanti all’ufficio doganale.
Quanto all’elemento soggettivo, la Sezione richiama la natura normativa della colpa grave, che impone una doppia valutazione secondo il criterio della prognosi postuma: individuare la regola cautelare e verificarne la conoscibilità ed esigibilità in concreto. Il ricorrente, funzionario esperto, ha gestito con estrema superficialità documentazione poi rivelatasi falsa, immettendola nel sistema informatico, senza vagliarne correttezza e veridicità. Emerge così un contegno di spiccato disinteresse rispetto ai propri compiti istituzionali, con evidente prevedibilità delle conseguenze dannose. L’istanza di revocazione è quindi dichiarata infondata, con liquidazione delle spese a carico dell’instante.
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Nota della Redazione
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