Giusta causa e scala valoriale del CCNL nel licenziamento disciplinare (Cass. civ. Sez. I n. 12082 del 07.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La nozione di giusta causa di licenziamento, di fonte legale, non è vincolata dalle tipizzazioni contenute nei contratti collettivi, la cui elencazione ha valenza meramente esemplificativa. Ne deriva che il giudice di merito può procedere a un’autonoma valutazione della gravità del fatto e della proporzionalità della sanzione rispetto a esso, avuto riguardo agli elementi concreti di natura oggettiva e soggettiva. La scala valoriale formulata dalle parti sociali costituisce soltanto uno dei parametri per riempire di contenuto la clausola generale dell’art. 2119 cod. civ., come confermato dall’art. 30 della legge n. 183 del 2010. Una condotta complessa può non essere sussumibile in alcuna delle singole fattispecie contrattuali punite con sanzione conservativa.
Il Fatto
La struttura cooperativa intimava il licenziamento per giusta causa a un lavoratore, contestandogli l’uso non autorizzato del mezzo aziendale per realizzare uno scarico abusivo di rifiuti, accertato e sanzionato in via amministrativa. Il lavoratore impugnava il recesso.
Il Tribunale rigettava l’impugnativa; la Corte d’appello confermava la decisione, ritenendo integrata la giusta causa e non sussumibile la condotta nelle ipotesi contrattuali punite con sanzione conservativa. Il lavoratore ricorreva per cassazione con undici motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la dedotta nullità della sentenza d’appello per la discrasia tra la data di pubblicazione e quella indicata in calce. Il motivo è infondato: la data di pubblicazione di un provvedimento redatto in modalità digitale coincide con quella di attestazione dell’avvenuto deposito da parte del cancelliere, che attribuisce al provvedimento numero e data. Tale attestazione costituisce atto pubblico, facente piena prova fino a querela di falso. La data riportata in calce, frutto di errore materiale, non incide sul momento di pubblicazione né determina nullità.
I restanti motivi sono dichiarati inammissibili sotto più profili. Le censure fondate sull’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. urtano contro la disciplina della doppia conforme. Parimenti inammissibili sono le censure che investono l’accertamento in fatto della condotta, rimesso al giudice di merito e non revisionabile in legittimità. Anche i motivi sulla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. sono respinti: uno perché il ricorrente non ha trascritto né depositato gli atti su cui si fonda la doglianza; l’altro perché la Corte d’appello non ha omesso di pronunciarsi sulla scala valoriale contrattuale.
Sul nucleo sostanziale la Corte ricorda che dalla natura legale della nozione di giusta causa deriva la valenza meramente esemplificativa dell’elencazione contenuta nei contratti collettivi, che non preclude un’autonoma valutazione del giudice. Questi valuta gravità del fatto e proporzionalità della sanzione avuto riguardo agli elementi concreti della fattispecie, non essendo vincolante la tipizzazione contrattuale. La scala valoriale costituisce solo uno dei parametri di riferimento, come conferma l’art. 30 della legge n. 183 del 2010.
Nel caso concreto, la condotta contestata si sostanzia in un uso non autorizzato del veicolo aziendale per la commissione consapevole di un illecito, idoneo a ledere l’immagine della società operante nel settore ambientale. I giudici di merito hanno valorizzato la complessità dell’addebito, non riducibile a nessuna singola fattispecie contrattuale punita con sanzione conservativa. Il riferimento all’art. 54 del CCNL Energia e Petrolio non è utile: l’ipotesi dell’utilizzo non conforme alle procedure presuppone un uso dei beni aziendali per motivi di lavoro, mentre qui il mezzo è stato usato per fini esclusivamente personali. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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