Notifica dell’appello a mezzo posta: la data di spedizione manoscritta non prova la tempestività (Cass. civ. Sez. 5 n. 9156 del 11.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, in caso di notificazione del ricorso o dell’appello a mezzo del servizio postale universale, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la funzione probatoria della ricevuta di spedizione solo se la data di spedizione sia in esso asseverata dall’ufficio postale mediante stampigliatura meccanografica o con proprio timbro datario. La mera scritturazione manuale o dattilografica della data di spedizione non è sufficiente, a meno che la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione. In mancanza, la notificazione deve ritenersi non provata, con conseguente decadenza dal potere di impugnazione.
Il Fatto
La contribuente, erede del contribuente originario, aveva impugnato un avviso di iscrizione ipotecaria dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, che aveva accolto il ricorso annullando l’atto. L’Agenzia delle Entrate aveva proposto appello, ma la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, anziché pronunciarsi sulla tempestività del gravame erariale, aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso originario. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la mancata verifica, da parte del giudice d’appello, della tempestività dell’impugnazione dell’amministrazione finanziaria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato. Ha richiamato il principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite n. 13452 e n. 13453 del 2017, secondo cui l’avviso di ricevimento può sostituire la ricevuta di spedizione solo quando la data di spedizione risulti asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario. In assenza di tale asseverazione, la prova della tempestività può essere fornita solo se la ricezione del plico sia certificata come avvenuta entro il termine di decadenza.
Nella fattispecie, le cartoline di avvenuto ricevimento presenti in atti riportavano sia la data di spedizione (12 novembre 2014) sia quella di ricevimento (14 novembre 2014) manoscritte a penna dalla mittente, senza alcuna stampigliatura meccanografica o timbro datario dell’ufficio postale. Né risultava alcuna certificazione dell’agente postale circa la data di ricezione. La Corte ha pertanto escluso l’equipollenza tra tali avvisi e la ricevuta di spedizione.
Il giudizio di primo grado era stato instaurato prima del 4 luglio 2009, sicché trovava applicazione il termine lungo di impugnazione di cui al combinato disposto degli artt. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 e 327 c.p.c., nella formulazione previgente alla riforma di cui alla l. n. 69/2009, maggiorato della sospensione feriale di cui all’art. 1 l. n. 742/1969. Tale termine, pari a un anno e quarantasei giorni dalla pubblicazione della sentenza, era scaduto il 12 novembre 2014.
L’appello dell’Agenzia delle Entrate risultava invece notificato, al più, il 14 novembre 2014, oltre il termine di legge. La Corte ne ha dichiarato la decadenza, cassando la sentenza impugnata e decidendo la causa nel merito con declaratoria di inammissibilità dell’appello. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell’amministrazione finanziaria, mentre quelle dei gradi di merito sono state integralmente compensate in ragione dell’andamento del giudizio.
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Nota della Redazione
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