Notifica diretta dell’avviso di intimazione ex art. 26 d.P.R. 602/1973 senza relata, l’agente della riscossione può procedere mediante raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. civ. Sez. 5 n. 2827 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’agente della riscossione può notificare la cartella di pagamento o l’atto di intimazione in via diretta, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, senza l’intermediazione di soggetti abilitati. Tale disciplina speciale, di cui all’art. 26, primo comma, d.P.R. n. 602/1973, deroga alle norme sulla notifica a mezzo posta dell’ufficiale giudiziario ex l. n. 890/1982 e all’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, che si applica solo per quanto non regolato. La notifica si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento. L’indicazione del responsabile del procedimento non è richiesta a pena di nullità per gli atti dell’agente della riscossione, a differenza delle cartelle di pagamento ex art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248/2007. La notifica del ricorso per cassazione al successore ex lege dell’agente della riscossione è invalida se eseguita al difensore del precedente agente, ma la nullità non impone la rinnovazione quando il ricorso è infondato, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un avviso di intimazione per IRPEF e addizionali relative all’anno d’imposta 2007, deducendo l’inesistenza della notifica eseguita dall’agente della riscossione a mezzo posta, senza l’intermediazione di soggetti abilitati. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale, sull’appello dell’agente, riformava la decisione, ritenendo legittima la notifica diretta. Il contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte esamina la questione della notifica del ricorso per cassazione, eseguita nei confronti dell’agente della riscossione originario, ormai estinto a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Richiamando le Sezioni Unite n. 4845 del 2021, la S.C. afferma che l’ultrattività del mandato al difensore dell’agente originario non opera nel giudizio di legittimità, rendendo la notifica invalida. Tuttavia, attesa l’infondatezza del ricorso, la Corte applica il principio della ragionevole durata del processo, evitando la declaratoria di nullità e la rinnovazione di una notifica superflua, poiché non ne deriverebbe alcun beneficio per il contraddittorio.
Quanto al primo motivo, concernente l’omesso esame di un fatto decisivo, la Corte lo dichiara infondato, in quanto il ricorrente aveva censurato la valutazione giuridica della sentenza impugnata, mirando a una rivalutazione degli elementi di causa, senza indicare il fatto storico specifico e la sua decisività, secondo i rigorosi oneri di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. e alla giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014.
Il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, è infondato. La Corte ribadisce l’orientamento consolidato per cui gli uffici finanziari, e quindi l’agente della riscossione, possono procedere alla notifica diretta a mezzo posta, applicando le norme del servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890/1982. La specialità della disciplina ex art. 26 trova conferma nel rinvio all’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, che opera solo per quanto non regolato dall’art. 26 stesso. Ne consegue che non è necessaria la redazione di una relata di notifica, né l’invio di una seconda raccomandata.
Il terzo motivo, riguardante l’omessa indicazione del responsabile del procedimento, è infondato. La Corte, richiamando la giurisprudenza più recente, afferma che tale obbligo non è previsto a pena di nullità per gli atti dell’agente della riscossione. La sanzione è stata introdotta per le sole cartelle di pagamento dall’art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248/2007. Inoltre, il ricorrente non ha trascritto il contenuto dell’atto impugnato, come richiesto a pena di inammissibilità per consentire la verifica della doglianza.
Il ricorso è pertanto rigettato, con nulla per le spese, e la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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