Società di persone e soci, riunione dei ricorsi e motivazione apparente (Cass. civ. Sez. V n. 7716 del 23.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le liti aventi ad oggetto l’accertamento di imposte dirette nei confronti delle società di persone e dei soci sono caratterizzate da litisconsorzio necessario, con conseguente obbligo di riunione dei relativi giudizi. L’omessa riunione nei gradi di merito non determina nullità per violazione del contraddittorio quando la complessiva fattispecie esclude un effettivo pregiudizio ai litisconsorti, in presenza di identità oggettiva della causa petendi, di simultanea proposizione dei ricorsi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento, di simultanea trattazione dei processi davanti a entrambi i giudici del merito e di identità sostanziale delle decisioni. La motivazione apparente, che integra nullità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ricorre solo quando le argomentazioni siano inidonee a rivelare l’iter logico seguito o si pongano in contrasto irriducibile, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria notificava a una società esercente vendita di autoveicoli tre avvisi di accertamento per il medesimo anno di imposta, contestando la sottofatturazione di alcune vendite e un maggior reddito imponibile a fini Irap e Iva. Il rilievo scaturiva da una verifica della Guardia di finanza e dal riscontro tra le fatture emesse e gli importi dei contratti di finanziamento stipulati con i clienti. Sulla base di tale accertamento venivano notificati separati avvisi anche ai due soci, per il maggior reddito da imputare loro a fini Irpef.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi, rilevando la coincidenza tra importo fatturato e finanziato. La Commissione tributaria regionale rigettava gli appelli erariali, osservando che il p.v.c. e i relativi allegati non erano stati prodotti in giudizio e che la documentazione versata dalla società in primo grado provava la corrispondenza delle transazioni. L’Agenzia delle Entrate proponeva tre ricorsi per cassazione, affidati a due motivi di identico contenuto; gli intimati non svolgevano attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte dispone anzitutto la riunione dei giudizi, trattandosi di connessione imposta dal litisconsorzio necessario proprio delle liti aventi ad oggetto l’accertamento di imposte dirette verso società di persone e soci, secondo il principio di Cass., Sez. U., n. 14815 del 2008.
Sul punto la Corte richiama il principio di Cass. n. 3830 del 2010 e Cass. n. 2907 del 2010: non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, quando la complessiva fattispecie non rende effettivo il pregiudizio, essendo il caso caratterizzato dalla piena consapevolezza di ciascuna parte dell’esistenza e del contenuto degli atti impositivi notificati alle altre, nonché da identità oggettiva della causa petendi, simultanea proposizione dei ricorsi, simultanea trattazione dei processi in entrambi i gradi e identità sostanziale delle decisioni. Nel caso di specie tali elementi sussistono e la contestuale trattazione ha efficacia sanante dell’omessa riunione nei gradi di merito.
Con il primo motivo l’Agenzia deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., degli artt. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., lamentando la nullità della sentenza per vizio di motivazione. Il motivo è infondato.
La Corte ricostruisce i confini della motivazione apparente richiamando Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014: la nullità si configura quando la motivazione manchi del tutto, ovvero formalmente esista ma le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla come giustificazione del decisum. L’anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Nel caso concreto la Commissione regionale, pur succintamente, ha compiutamente esposto le ragioni del rigetto, poiché la motivazione esiste graficamente ed è pienamente comprensibile.
Con il secondo motivo l’Agenzia deduce violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. Il motivo è inammissibile: il richiamo all’art. 2697 non trova esplicitazione argomentativa, e la ricorrente non censura la sentenza di primo grado in ordine alla mancata contestazione degli importi delle fatture, non consentendo lo stralcio limitato del ricorso originario di valutare l’asserita non contestazione, in coerenza con Cass. n. 15058 del 2024. I ricorsi sono pertanto respinti; nulla sulle spese, per non aver gli intimati svolto difese, e inapplicabile l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 per la soccombenza di parte ammessa alla prenotazione a debito.
Nota della Redazione
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