Rendita catastale impianto eolico: esclusa la torre di sostegno ma non la condanna ex art. 96 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 5 n. 8855 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione della sentenza è solo apparente, con conseguente nullità per error in procedendo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., allorquando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice. Il vizio si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, mentre è esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. La valutazione delle risultanze istruttorie e la scelta delle prove idonee a dimostrare il fatto costituiscono potere esclusivo del giudice di merito e non integrano violazione dell’art. 2697 cod. civ. sulla ripartizione dell’onere della prova. Nel giudizio di legittimità definito in conformità alla proposta di definizione accelerata, la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. è dovuta come conseguenza automatica, senza alcuna discrezionalità del giudice sull’an.
Il Fatto
La società contribuente, già incorporante di una società operante nel settore eolico, aveva proposto una rendita catastale per un impianto di generazione di energia elettrica tramite DOCFA. L’Agenzia delle Entrate rettificava la rendita, includendo nel calcolo, oltre al valore del lotto e della fondazione, anche la torre di sostegno, gli oneri finanziari e il profitto dell’imprenditore. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso della società, annullando l’avviso di accertamento.
Sull’appello dell’Ufficio, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Basilicata dichiarava parzialmente illegittimo l’avviso, escludendo dal calcolo della rendita il valore della torre di sostegno dell’impianto eolico, ma ritenendo legittime le altre componenti. La società contribuente ha quindi impugnato la sentenza in Cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La S.C. ha disatteso il primo motivo, relativo alla dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente. Richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 8053 e 8054 del 2014 e la successiva giurisprudenza, la Corte ha chiarito che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ha ridotto il sindacato di legittimità sulla motivazione al “minimo costituzionale”. La denuncia di motivazione apparente è ammissibile solo nei casi di anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta idonea a far cogliere il ragionamento logico-giuridico del giudice di appello, che ha escluso la torre di sostegno dal calcolo della rendita in quanto parte integrante dell’impianto produttivo, in ossequio alla ratio della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, che sancisce l’irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica inidonea ad apportare all’immobile un’effettiva utilità produttiva. La censura è stata quindi riqualificata come denuncia di un mero difetto di sufficienza della motivazione, non deducibile in cassazione.
Il secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione alla ripartizione dell’onere della prova, è stato parimenti ritenuto infondato. La Corte ha osservato che la norma invocata non era applicabile ratione temporis e che la doglianza non coglieva l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata. La sentenza non ha addossato alla contribuente la prova dell’errore del valore accertato dall’Ufficio, ma ha esercitato il potere riservato al giudice di merito di selezionare le fonti del proprio convincimento, valutando le risultanze istruttorie e ritenendo quelle introdotte dalla contribuente non idonee a negare valore probatorio agli altri elementi che supportavano l’accertamento per le componenti diverse dalla torre.
Il ricorso è stato quindi rigettato. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alla refusione delle spese e, poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ., ha disposto la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., nonché di un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende. La S.C. ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite, secondo cui l’opposizione alla proposta che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata, configurando un’ipotesi di abuso del processo.
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Nota della Redazione
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