Socio lavoratore di cooperativa e subordinazione nel Fondo di solidarietà residuale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24652 del 05.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di socio lavoratore di cooperativa, la qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo non dipende dal nomen iuris prescelto dalle parti, essendo il tipo negoziale indisponibile sia per il legislatore sia per i contraenti. Rileva il comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, ai sensi dell’art. 1362, secondo comma, cod. civ.. L’accertamento degli indici rivelatori della subordinazione è giudizio di fatto: è censurabile ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. solo per l’individuazione dei caratteri tipizzati dall’art. 2094 cod. civ., mentre la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto lo sono nei limiti del n. 5. L’obbligo contributivo per il finanziamento del Fondo di solidarietà residuale presuppone l’accertamento del vincolo di subordinazione.

Il Fatto

Una società cooperativa in liquidazione impugnava due note di rettifica dell’INPS, relative al finanziamento del Fondo di solidarietà residuale di cui all’art. 3 della legge n. 92 del 2012. Il Tribunale rigettava l’impugnazione, accertando la fondatezza della pretesa contributiva. La Corte d’appello respingeva il gravame, qualificando come subordinato il rapporto dei soci che svolgevano in via continuativa prestazioni di pulizia, facchinaggio e movimentazione merci, dietro retribuzione oraria.

La società ricorreva per cassazione con dieci motivi, deducendo la violazione dell’art. 2094 cod. civ. e della legge n. 142 del 2001, l’erronea distribuzione degli oneri probatori, il travisamento del verbale ispettivo e la mancata ammissione delle prove orali. Nel corso del giudizio di legittimità interveniva la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della ricorrente.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte esclude che l’apertura della liquidazione giudiziale, disposta ai sensi dell’art. 121 del d.lgs. n. 14 del 2019, incida sul giudizio di legittimità. Pur determinando tendenzialmente l’interruzione del processo, tale pronuncia è inidonea a interrompere il giudizio di cassazione, dominato dall’impulso officioso.

Nel merito, la Corte conferma l’orientamento già espresso in giudizi promossi dalla medesima cooperativa. Quanto alla vincolatività della qualificazione prescelta dalle parti, richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui anche al legislatore è precluso qualificare un rapporto in termini dissonanti rispetto alla sua effettiva natura, con conseguente indisponibilità del tipo negoziale. Canone primario è il comportamento complessivo delle parti, che illumina il significato delle pattuizioni.

La Corte precisa poi i confini del sindacato di legittimità. La valutazione degli indici rivelatori della subordinazione è accertamento di fatto: rispetto ad essa il controllo è equiparabile a quello sul ragionamento presuntivo. Il giudizio di qualificazione è censurabile ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. solo per l’individuazione dei caratteri tipizzati dall’art. 2094 cod. civ., mentre la ponderazione degli elementi di fatto lo è nei limiti del n. 5.

I giudici d’appello hanno valorizzato una pluralità di elementi convergenti: l’inserimento stabile nell’organizzazione d’impresa, la messa a disposizione delle sole energie lavorative, la natura ripetitiva ed elementare delle mansioni, l’assenza di un genuino rischio d’impresa, il mancato apporto di attrezzature e la retribuzione oraria parametrata al contratto collettivo di settore. La Corte ritiene che il ricorso tenda in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, travalicando i confini del giudizio di legittimità.

Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, prospettato con la terza censura, trova il proprio rimedio nella revocazione per errore di fatto, onde le doglianze sono inammissibili. Le istanze istruttorie, inoltre, non presentano i caratteri del fatto storico decisivo. Il ricorso è dunque respinto, con condanna alle spese e obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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