Carta docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Umbria n. 255 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che condanna il Ministero dell’istruzione a corrispondere il beneficio della carta del docente, la pretesa dell’Amministrazione a che il creditore attenda ulteriormente, senza certezza di tempi, prima di tutelarsi in giudizio, è eccessiva ed esorbitante rispetto ai doveri di correttezza e buona fede. Nessuna norma supporta la tesi secondo cui il docente, per ottenere la soddisfazione del credito, debba porre in essere gli adempimenti previsti in via amministrativa dalla procedura telematica e attendere che la sua posizione sia concretamente presa in considerazione. In mancanza di modifiche alle procedure amministrative e ai tempi di pagamento, non vi sono ragioni che si frappongano alla completa esecuzione della sentenza, con assegnazione del termine e nomina del commissario ad acta.

Il Fatto

La vicenda prende avvio da una sentenza del Tribunale di Spoleto, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione a corrispondere alla parte ricorrente, docente, il beneficio economico della carta del docente per una pluralità di anni scolastici, oltre alle spese legali.

Dopo aver notificato la sentenza in forma esecutiva, aver atteso il decorso del termine di art. 14 del d.l. 669/1996 e aver documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione, la ricorrente — non avendo ancora ricevuto il bonus — ha proposto ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Umbria. Ha chiesto l’assegnazione di un termine di sessanta giorni all’Amministrazione e, in caso di infruttuoso decorso, la nomina di un commissario ad acta. L’Avvocatura dello Stato si è costituita con memoria meramente formale, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica dello stato di esecuzione del giudicato, rilevando che dagli atti non emerge che tutte le somme spettanti in forza della sentenza di condanna siano state pagate. Su questa premessa si radica la fondatezza della domanda di ottemperanza.

Nel merito, il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa formatasi su giudizi del tutto analoghi, che ha già affermato la fondatezza delle pretese all’esecuzione delle sentenze di condanna del Ministero al pagamento della carta docenti. Il riferimento è alle numerose pronunce dello stesso TAR, intervenute in serie nel 2025, che costituiscono il quadro argomentativo di riferimento.

Il passaggio centrale riguarda la tesi difensiva dell’Amministrazione, fondata sulla pubblicazione di avvisi sul sito istituzionale del Ministero e su quello dell’USR Umbria, finalizzati a raccogliere nuovamente le richieste di pagamento, e sui doveri di leale collaborazione, buona fede e correttezza incombenti sulle parti del rapporto di lavoro. Il Collegio richiama la conclusione secondo cui la pretesa a che il creditore attenda ulteriormente e senza avere certezza di tempi, prima di tutelarsi in giudizio, appare in concreto eccessiva ed esorbitante rispetto ai doveri di correttezza e buona fede.

Nessuna norma — osserva il Tribunale — supporta la tesi dell’Amministrazione sulla necessità che il docente, per ottenere la soddisfazione del credito, ponga in essere gli adempimenti previsti in via amministrativa dalla procedura telematica e attenda senza certezza di tempi che la sua posizione venga presa in considerazione, né dispone la sospensione dei giudizi. In mancanza di modifiche alle procedure amministrative e ai tempi di pagamento, mantengono validità le considerazioni sui limiti entro i quali può esigersi un comportamento collaborativo del creditore.

In conclusione, il TAR accoglie il ricorso, assegna al Ministero il termine di sessanta giorni per il pagamento di tutte le somme spettanti e nomina fin d’ora il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Perugia o di un funzionario delegato, per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine. Dispone inoltre la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti e alla Ragioneria Generale dello Stato, con condanna alle spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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