Sanzione per impianto fotovoltaico difforme: resta a carico del soggetto che ha presentato la DIA (TAR Puglia n. 238 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che abbia presentato una denuncia di inizio attività per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, anche in qualità di esecutore delle opere, è destinatario della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 44, comma 2, d.lgs. n. 28/2011 per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, salvo che dimostri che le opere difformi sono state realizzate successivamente alla cessione del ramo d’azienda. La dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme regionali che consentivano il ricorso alla DIA per impianti fino a 1 MW non produce effetti sananti per le procedure non perfezionatesi, ossia per gli impianti non entrati in esercizio nel termine stabilito dall’art. 1-quater del d.l. n. 105/2010. È altresì legittima l’irrogazione della sanzione quando l’ordinanza richiami per relationem una delibera di giunta comunale, non impugnata, recante l’indicazione delle tipologie di abusi e della misura della sanzione.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore delle energie rinnovabili, aveva presentato al Comune di Brindisi una denuncia di inizio attività per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 1 MW, ai sensi della normativa regionale allora vigente. Successivamente, aveva conferito il ramo d’azienda cui la DIA afferiva ad altra società.
Il Comune, rilevata l’esistenza di difformità rispetto a quanto dichiarato, irrogava alla società ricorrente, in qualità di “ditta originaria”, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 44, comma 2, d.lgs. n. 28/2011. Avverso l’ordinanza di ingiunzione e la relativa nota di trasmissione la società proponeva ricorso, deducendo plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto infondato il primo motivo, con cui la ricorrente escludeva la propria legittimazione passiva non rivestendo la qualità di proprietaria dell’impianto, di esecutrice delle opere o di direttrice dei lavori al momento dell’accertamento. Sul punto il TAR ha affermato che, in veste di soggetto comunicante la DIA anche in qualità di esecutore delle opere, sussiste a suo carico un’obiettiva presunzione di responsabilità per le difformità accertate, superabile solo dimostrando che le opere difformi siano state realizzate dopo la cessione del ramo d’azienda, circostanza nella specie non provata.
Quanto al secondo motivo, incentrato sugli effetti delle sentenze della Corte costituzionale che avevano espunto dall’ordinamento le norme regionali sul regime semplificato della DIA per gli impianti fino a 1 MW, il Tribunale ha richiamato la disciplina dell’art. 1-quater del d.l. n. 105/2010, come convertito, che ha fatto salvi gli effetti delle procedure di DIA solo a condizione che gli impianti fossero entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Nella specie tale condizione non risultava né era stata dimostrata, con la conseguenza che la procedura non poteva ritenersi perfezionata.
Il Collegio ha altresì respinto il motivo concernente la presunta violazione dell’art. 7 della legge regionale pugliese n. 25/2012, osservando che le difformità erano state autodenunciate con l’istanza di accertamento di conformità, sicché alcuna ulteriore specificazione era dovuta nell’ordinanza impugnata.
Infine, il TAR ha escluso il dedotto deficit istruttorio e motivazionale, rilevando che il provvedimento richiamava per relationem la deliberazione di giunta comunale, non impugnata, nella quale erano indicate le tipologie di abusi e la misura delle relative sanzioni, determinata in applicazione di parametri oggettivi. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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