Soglia ISEE fissa esclude l’integrazione comunale della retta R.S.A. (TAR Lombardia n. 1060 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
I Comuni e le regioni non possono introdurre, in materia di accesso alle prestazioni sociali agevolate e di compartecipazione al costo delle medesime, criteri che derogano alla disciplina statale dell’ISEE dettata dal d.P.C.M. n. 159/2013, né possono darvi attuazione attraverso meccanismi che, di fatto, ne neutralizzino gli effetti. È pertanto illegittima, per violazione degli artt. 2 e 6 del d.P.C.M. n. 159/2013, la previsione regolamentare che fissa una soglia massima di ISEE, superata la quale l’integrazione comunale della retta di ricovero in struttura residenziale è del tutto preclusa. Una simile soglia impone al disabile una compartecipazione sproporzionata e irragionevole, superiore al proprio indicatore economico, e il generico richiamo ai vincoli di bilancio non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di legge.

Il Fatto

La ricorrente, disabile grave riconosciuta invalida al 100% con necessità di assistenza continua e non autosufficiente, è ospite dal settembre 2021 di una R.S.A.. Il marito, nominato amministratore di sostegno, ha chiesto al Comune di residenza l’integrazione comunale della retta di ricovero.

Nel 2023 l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale ha modificato il regolamento per l’accesso ai servizi sociali, introducendo una soglia di accesso all’integrazione pari a € 9.250,00 di ISEE, recepita dal Consiglio comunale. Poiché l’ISEE della ricorrente per il 2024 ammontava a € 11.847,86, il Comune ha respinto l’istanza con nota del 15.03.2024: ne è derivato l’accollo dell’intero costo della retta, pari al doppio dell’indicatore economico. La ricorrente ha impugnato la nota e gli atti presupposti davanti al giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni di rito. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo: gli atti che determinano i criteri e il quantum della compartecipazione al costo dei servizi socio-assistenziali hanno valenza autoritativa e la posizione del destinatario assume consistenza di interesse legittimo; è invece devoluta al giudice ordinario la domanda di condanna alle restituzioni, involgendo rapporti di credito.

È infondata anche l’eccezione di tardività. Il regolamento e le delibere che fissano le soglie assumono rilievo lesivo solo quando vengono attuati con il provvedimento applicativo, che risulta impugnato tempestivamente. L’interesse all’impugnazione dell’atto generale si rinnova a ogni annualità di compartecipazione oggetto di istanza, in correlazione con l’interesse a impugnare gli atti applicativi.

Nel merito, il ricorso è fondato. L’art. 6, comma 4, legge n. 328/2000 pone in capo al Comune di residenza gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica per il ricovero stabile, mentre l’art. 25 della medesima legge rinvia, per la verifica della condizione economica, alla disciplina oggi confluita nel d.P.C.M. n. 159/2013. L’art. 2, comma 1, di tale decreto qualifica la determinazione e l’applicazione dell’ISEE come livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., ammettendo criteri ulteriori solo in presenza di tipologie di prestazioni che li rendano necessari.

Da qui il principio, consolidato, per cui i Comuni non possono derogare alla disciplina statale dell’ISEE né introdurre altri sistemi di calcolo delle disponibilità economiche dei richiedenti. La giurisprudenza ha stigmatizzato le fasce o scaglioni ISEE e le soglie massime che, surrettiziamente, escludono del tutto l’accesso all’integrazione. L’intervento del Comune deve essere congruente alle risultanze dell’ISEE, non potendo essere richiesta al disabile una compartecipazione superiore alle sue capacità economiche.

Nella specie, la soglia regolamentare ha precluso ogni contribuzione, gravando la ricorrente dell’intero costo della retta, superiore al doppio del suo ISEE. Il generico riferimento ai limiti di bilancio non può giustificare la sottrazione a un obbligo di legge: è il bilancio comunale a dover adeguarsi ai bisogni dell’utenza, salvo situazioni-limite di assoluta impossibilità di reperimento delle risorse, il cui onere probatorio grava sull’Amministrazione. La fissazione di soglie oggettivamente esigue è dunque sproporzionata e irragionevole.

Ne consegue l’annullamento, in parte qua, del regolamento e degli atti che ne hanno mutuato il vizio, tra cui la delibera consiliare di recepimento e la nota di rigetto. Il Comune è tenuto a rideterminarsi entro 30 giorni sulla quota di propria compartecipazione, in modo che il costo del servizio non resti a carico della ricorrente per un importo eccedente l’ISEE maturato per l’anno di riferimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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