Termine lungo di impugnazione e pubblicazione della sentenza in appello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13672 del 16.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito del lavoro, allorché all’udienza di discussione sia data lettura del solo dispositivo, il termine semestrale di cui all’art. 327, comma primo, cod. proc. civ. decorre dalla successiva pubblicazione della sentenza completa di motivazione, e non dalla data della lettura. Ai fini dell’idoneità di un atto scritto a interrompere la prescrizione è necessario che contenga la chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa e la richiesta di adempimento, così manifestando in modo inequivoco la volontà di far valere il diritto. La valutazione sulla sussistenza di tali requisiti è giudizio di fatto rimesso al giudice di merito, sindacabile in legittimità solo per vizio di motivazione. È inammissibile, per doppia conforme, il motivo di omesso esame di fatti decisivi, quando le statuizioni di primo e secondo grado si fondino sul medesimo iter logico-argomentativo.

Il Fatto

La ricorrente era stata destinataria di un decreto ingiuntivo per il pagamento di provvigioni maturate dall’attività di produttore assicurativo svolta dall’ex coniuge. Proposto ricorso in opposizione, il Tribunale aveva revocato il decreto ma condannato l’opponente al pagamento di una somma ridotta.

La Corte d’appello, in parziale accoglimento dell’appello principale e rigetto di quello incidentale, aveva confermato la decisione nel merito, regolando diversamente le spese. Avverso tale pronuncia la soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, resistito dal controricorrente.

La Motivazione della Corte

Il controricorrente aveva eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per decadenza dal termine c.d. lungo, muovendo dal presupposto che il dies a quo coincidesse con la data della pubblica udienza di lettura del dispositivo. La Corte respinge l’eccezione.

Dal testo della sentenza impugnata emerge che all’udienza di discussione fu letto il solo dispositivo, con successivo deposito della sentenza completa di motivazione. Il modello decisorio seguito è quello del rito del lavoro in appello, disciplinato dal combinato disposto degli artt. 437, 438 e 430 cod. proc. civ. Non essendovi stata contestuale lettura del dispositivo e della motivazione, il termine semestrale dell’art. 327 cod. proc. civ. decorreva dalla pubblicazione, e non dalla lettura del dispositivo.

Nel merito, il primo motivo è infondato. Secondo l’orientamento consolidato richiamato dalla Corte, l’atto stragiudiziale di costituzione in mora ex art. 2943 cod. civ. non è soggetto a rigore di forme all’infuori della scrittura: non richiede formule solenni ed è sufficiente che il creditore manifesti con qualsiasi scritto la volontà di ottenere il soddisfacimento del diritto. L’attribuzione di valenza interruttiva è attività demandata al giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità se immune da vizi logici o errori giuridici.

Il secondo motivo è inammissibile. La censura attiene all’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., ma ricorre l’ipotesi di doppia conforme: le decisioni di primo e secondo grado sono fondate sul medesimo iter logico-argomentativo, e la ricorrente non deduce in che punti le motivazioni differiscano. Il vizio, inoltre, non è configurabile, poiché la censura investe deduzioni difensive e non fatti storici.

Il terzo motivo è infondato: il vizio di motivazione apparente doveva essere fatto valere ex art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ. e, comunque, non ricorre, avendo la Corte territoriale esposto le ragioni della ritenuta efficacia dimostrativa del documento. Il quarto motivo è inammissibile, poiché la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. non attiene a una prova o a una risultanza probatoria. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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