Elenchi clienti-fornitori e contraddittorio Iva nell’accertamento a tavolino (Cass. civ. Sez. V n. 20357 del 23.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accertamento analitico-induttivo, gli elenchi dei clienti e fornitori Cli.fo allegati alle dichiarazioni di soggetti terzi sono utilizzabili ai fini della ripresa tributaria. Essi non costituiscono mere annotazioni, ma corrispondono a fatture regolarmente registrate e su cui il dichiarante ha esercitato la detrazione, con valore probatorio in ordine all’acquisto di beni e servizi. Nell’accertamento cd. a tavolino il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 non opera, salvo che la pretesa riguardi tributi armonizzati come l’Iva: in tale ipotesi il contribuente che ne invochi la violazione è onerato di indicare in concreto le questioni che avrebbe potuto dedurre in sede di contraddittorio preventivo.

Il Fatto

Una società aveva impugnato un avviso di accertamento fondato sul confronto tra i dati della propria dichiarazione e le risultanze degli elenchi clienti-fornitori riferiti ai propri clienti. La Commissione Tributaria Regionale del Veneto aveva accolto l’appello proposto da un socio, ritenendo l’impugnazione ammissibile e, nel merito, escludendo la configurabilità di presunzioni gravi, precise e concordanti, anche perché l’avviso era seguito dopo soli quindici giorni alla richiesta di esibizione dei registri Iva, senza un effettivo contraddittorio.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, censurando il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 12 legge n. 212/2000 e dell’art. 39 d.P.R. n. 600/1973. I controricorrenti hanno resistito, eccependo l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ. e la carenza di autosufficienza, e riproponendo i motivi assorbiti in appello.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, rilevando che dalla lettura della sentenza è ampiamente ricostruibile l’iter logico seguito dal giudice di merito, come confermato dalle stesse censure articolate nel secondo e terzo motivo.

Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati accolti. Quanto agli elenchi clienti-fornitori, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza, secondo cui gli atti di cui l’Amministrazione può avvalersi non costituiscono un numero chiuso e l’art. 54, comma 4, d.P.R. n. 633/1972 autorizza il ricorso agli elenchi contenuti nelle dichiarazioni di altri contribuenti. Detti elenchi costituiscono, in base alle circostanze concrete, elemento per presumere che la prestazione sia stata effettivamente posta in essere e retribuita.

Con riferimento al contraddittorio, la Corte ha confermato che nella specie si è trattato di un accertamento di natura cartolare, fondato sulla comparazione tra la dichiarazione della società e le risultanze degli elenchi, a seguito della richiesta del registro Iva per l’anno 2007 rimasta senza riscontro.

Poiché l’avviso riguarda anche un tributo armonizzato come l’Iva, trova applicazione il principio per cui il termine dilatorio opera, ma il contribuente che ne faccia valere la violazione è tenuto a indicare in concreto le questioni che avrebbe potuto dedurre nel contraddittorio preventivo. Nella specie tali elementi non sono stati indicati, né i registri richiesti sono stati esibiti.

La Corte ha infine escluso l’esame delle questioni non affrontate dalla CTR e riproposte dai controricorrenti, sul rilievo che in sede di legittimità non possono trovare ingresso le questioni sulle quali il giudice inferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite, dovendosi rimettere al giudice di rinvio l’esame delle ulteriori censure.

Il secondo e il terzo motivo sono stati quindi accolti, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per la decisione anche sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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