Somministrazione in frode alla legge e decadenza: accertamento incidentale della reiterazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20815 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza prevista dall’art. 32, comma 4, lett. d), della legge n. 183/2010 per l’impugnativa dei contratti di somministrazione a termine non preclude al giudice di accertare, in via incidentale, il carattere fraudolento dell’intera sequenza delle missioni. Il requisito di temporaneità della prestazione presso l’utilizzatore costituisce elemento immanente e strutturale del lavoro tramite agenzia, come interpretato dalla Direttiva 2008/104/CE e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Spetta al giudice di merito verificare, caso per caso, se la reiterazione delle missioni presso la stessa impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di una durata ragionevolmente temporanea, realizzando una elusione degli obblighi e delle finalità della direttiva. La decadenza maturata impedisce l’azione costitutiva sul singolo contratto, ma non sottrae la vicenda contrattuale alla valutazione incidentale come antecedente storico di una sequenza elusiva.
Il Fatto
Un lavoratore ha proposto ricorso per accertare il carattere fraudolento e simulato della somministrazione di lavoro intercorsa con due società utilizzatrici, chiedendo la nullità dei contratti a termine e delle proroghe e la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, con condanna alle retribuzioni maturate e al risarcimento del danno.
Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso per essere spirato il termine di sessanta giorni di cui all’art. 32 della legge n. 183/2010 rispetto alla scadenza dell’ultimo contratto. La Corte d’Appello ha confermato, estendendo la decadenza a tutte le ipotesi interpositive, compresa la somministrazione in frode alla legge. Il lavoratore ha impugnato la decisione in cassazione, deducendo la violazione della normativa nazionale ed europea.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso principale e richiama la propria recente pronuncia Cass. n. 6898/2024, resa in fattispecie sovrapponibile, alla cui motivazione intende dare continuità. L’unica ratio decidendi della sentenza di primo grado era stata la ritenuta decadenza, che aveva travolto tutte le domande proposte dal lavoratore.
Il Collegio chiarisce che il giudicato sulla decadenza dall’impugnativa dei contratti precedenti non preclude l’accertamento dell’abusiva reiterazione. La vicenda contrattuale, pur non potendo fondare un’azione diretta verso l’utilizzatore, rileva come antecedente storico inserito in una sequenza di rapporti, valutabile in via incidentale per verificare se la reiterazione abbia superato il limite della temporaneità ed eluso gli obiettivi della Direttiva 2008/104/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia con le sentenze del 14 ottobre 2020, causa C-681/18, e del 17 marzo 2022, causa C-232/20.
La Corte ribadisce che missioni successive presso la stessa impresa utilizzatrice possono integrare un abuso della forma contrattuale, compromettendo l’equilibrio tra flessibilità e sicurezza a discapito di quest’ultima, specialmente quando l’utilizzatore non fornisce alcuna spiegazione della successione contrattuale. Spetta al giudice nazionale accertare l’aggiramento della direttiva anche quando sia maturata la decadenza. Vengono richiamate, nello stesso senso, Cass. n. 29570/2022, Cass. n. 23494/2022 e Cass. n. 19216/2023.
Nel caso concreto la Corte d’Appello, limitandosi a constatare la decadenza, non ha affrontato la questione dell’elusione. Il ricorso incidentale condizionato delle controricorrenti è infondato, poiché la Corte territoriale non ha rigettato nel merito la questione ma l’ha ritenuta erroneamente assorbita. Il rinvio pregiudiziale alla CGUE è giudicato non necessario, essendo la questione già esaminata dalle pronunce richiamate. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione, alla quale è demandata anche la regolazione delle spese.
Nota della Redazione
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