Appello incidentale tardivo verso parte non costituita in appello: inammissibile (Cass. civ. Sez. 1 n. 4553 del 28.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’appello incidentale proposto con la comparsa di costituzione ai sensi dell’art. 343, comma 1, cod. proc. civ. è ammissibile solo quando sia rivolto contro l’appellante principale o contro altra parte già costituita nel giudizio di secondo grado. Quando, invece, l’impugnazione incidentale è proposta nei confronti di una parte non costituita in appello, il suo oggetto sia una sentenza resa in causa scindibile, l’appellante incidentale deve provvedere alla notifica dell’atto nei termini perentori di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., a pena di inammissibilità del gravame.
Il Fatto
Un professionista conveniva in giudizio il commissario delegato al risanamento ambientale della laguna di Orbetello e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendo il pagamento del compenso per una prestazione professionale svolta su incarico verbale. Il Tribunale di Firenze, dichiarata la carenza di legittimazione passiva del commissario delegato, condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento del compenso e rigettava la domanda proposta nei confronti del vice commissario, condannando il professionista alla rifusione delle spese a suo favore. La Presidenza del Consiglio dei Ministri proponeva appello, e nel giudizio di secondo grado la Corte territoriale ne dichiarava la carenza di legittimazione passiva, con conseguente assorbimento delle altre questioni, pronunciandosi sulla domanda proposta contro il vice commissario e dichiarandola inammissibile per tardività dell’appello incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, preliminarmente, rigetta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, osservando che l’affermazione secondo cui il professionista non era stato direttamente destinatario delle prestazioni non integra un’autonoma ratio decidendi, ma costituisce solo un argomento di rafforzamento della statuizione di difetto di legittimazione passiva.
Nel merito, la Corte ricorda il principio consolidato per cui le sentenze che statuiscono sulla competenza non sono suscettibili di passare in giudicato in senso sostanziale, ma solo formale, con efficacia preclusiva limitata al giudizio in cui sono pronunciate. Pertanto, la statuizione sulla competenza resa dal Tribunale di Grosseto non poteva produrre effetti preclusivi sulla questione della carenza di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Quanto al motivo di ricorso concernente il difetto di legittimazione passiva, la Corte lo dichiara inammissibile perché ripropone la stessa doglianza del primo motivo e non censura in modo specifico l’assunto decisorio della sentenza impugnata.
La Corte esamina congiuntamente il terzo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, osservando che la domanda proposta dal professionista nei confronti del vice commissario doveva ritenersi una domanda autonoma e non una mera riproposizione ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ. Poiché il professionista non era risultato pienamente vittorioso in primo grado, essendo stato condannato alla rifusione delle spese, la sua domanda avrebbe dovuto essere proposta con appello incidentale tempestivamente notificato.
La Corte afferma che l’appello incidentale proposto con la comparsa di costituzione non richiede notifica solo quando sia rivolto contro l’appellante principale o contro altra parte già costituita; quando, invece, è proposto nei confronti di una parte non presente nel giudizio di secondo grado, trattandosi di causa scindibile, l’appellante incidentale deve notificare l’impugnazione nei termini perentori di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ. La mancata notifica determina l’inammissibilità del gravame.
In applicazione di tali principi, la Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile la domanda proposta con l’appello incidentale.
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Nota della Redazione
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