Soppressione tribunali subprovinciali: questione di legittimità manifestamente infondata (TAR Marche n. 88 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei decreti legislativi che sopprimono i tribunali subprovinciali, sollevata per eccesso di delega ai sensi dell’art. 76 Cost., quando la legge di delegazione provenga dalla conversione di un decreto-legge e presenti omogeneità di contenuto rispetto alle finalità di razionalizzazione della spesa. La circostanza che la delega sia stata conferita con la legge di conversione non ne determina l’illegittimità, purché risultino rispettati i vincoli procedurali desumibili dall’art. 72, quarto comma, Cost., segnatamente l’esame in sede referente e la riserva di Assemblea. I provvedimenti amministrativi meramente attuativi del dettato normativo, immune da censure costituzionali, non possono essere annullati in via autonoma. Il parere preventivo del sindaco previsto dall’art. 22 della legge n. 97/1994 è superato dal sopravvenire delle leggi successive incompatibili.

Il Fatto

Con i d.lgs. n. 155 e n. 156 del 7 settembre 2012, adottati in esercizio della delega conferita dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, venivano soppressi i tribunali subprovinciali, tra cui il Tribunale di Camerino, il cui circondario era accorpato a quello di Macerata. Il vertice dell’ufficio accorpante adottava quindi una serie di misure per il trasferimento di beni e personale e per la riorganizzazione del servizio.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Camerino impugnava tali atti attuativi davanti al TAR Marche, deducendo eccesso di potere per irragionevolezza, la violazione dell’art. 22 della legge n. 97/1994 per mancato parere dei sindaci dei comuni montani e l’illegittimità costituzionale delle fonti delegate per eccesso di delega. L’amministrazione resistente non si costituiva. Respinta la domanda cautelare con ordinanza confermata dal Consiglio di Stato, la causa perveniva alla decisione di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, applicando le coordinate ermeneutiche di Cons. Stato, ad. plen. n. 5 del 2015, esamina prioritariamente il terzo motivo, di natura costituzionale, per ragioni di ordine logico. La questione viene giudicata manifestamente infondata.

Sul primo profilo, il TAR richiama la Corte cost. n. 237 del 2013, che, rispetto a doglianze identiche, ha chiarito come la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011 — recante misure organizzative degli uffici giudiziari di primo grado — non alteri l’omogeneità del decreto-legge oggetto di conversione. La delega, diretta a realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, giustifica interventi di tipo strutturale, sicché la norma sulle strutture giudiziarie non può ritenersi disomogenea.

Quanto al secondo profilo, relativo alla violazione del procedimento ordinario per la legge di delegazione, il Collegio osserva che il riconoscimento dell’ammissibilità della delega conferita con legge di conversione presuppone l’assenza di incompatibilità di principio fra le due procedure. I vincoli posti dall’art. 72, quarto comma, Cost. — esame in sede referente e riserva di Assemblea — risultano rispettati, poiché i regolamenti parlamentari pongono sullo stesso piano disegni di legge di delegazione e di conversione. Anche la censura sull’art. 72 Cost. per la questione di fiducia posta su un maxi-emendamento è superata, come chiarito dalla Corte cost. n. 391 del 1995.

La conclusione non muta in ragione del sopravvenuto d.d.l. n. 2646 del 2025 sulla revisione della geografia giudiziaria: il tertium comparationis invocato non è una fonte dell’ordinamento, ma un mero progetto di legge.

Dall’infondatezza della questione deriva quella degli altri motivi, essendo i provvedimenti impugnati meramente esecutivi del dettato normativo. Quanto al parere dei sindaci, in caso di antinomia tra fonti le leggi successive prevalgono su quelle anteriori incompatibili. La positiva performance del cessato circondario non basta, in assenza di prova delle difficoltà di accesso alla giustizia. Il ricorso è respinto, nulla sulle spese per la mancata costituzione dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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