Utili extracontabili e prova: presunzione di distribuzione al socio (Cass. civ. Sez. V n. 22320 del 07.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di una società a ristretta base partecipativa non richiede la prova diretta dell’effettiva percezione, ma si fonda su indizi gravi, precisi e concordanti, desumibili dalla ristrettezza della compagine, dal vincolo di solidarietà e dal reciproco controllo. Il socio che intenda superarla non può limitarsi ad allegare genericamente la mancanza di prova di un valido e definitivo accertamento verso la società, ma deve contestare l’effettivo conseguimento degli utili, dato il rapporto di pregiudizialità dell’accertamento sociale rispetto a quello individuale. L’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, introdotto dalla legge n. 130/2022, non introduce un criterio di giudizio difforme dalle presunzioni tributarie già disciplinate, in quanto il richiamo alla coerenza con la normativa tributaria sostanziale ne salvaguarda l’operatività. Nel processo tributario d’appello, il tema nuovo, che amplia la materia del contendere e non è riconducibile all’originaria causa petendi, costituisce motivo aggiunto e domanda nuova, inammissibile.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver rideterminato il reddito di una società a responsabilità limitata con accertamento divenuto definitivo, ha applicato la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in capo ai soci, notificando alla contribuente un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2014, proporzionato alla quota di capitale sociale posseduta.

La contribuente ha impugnato l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, che ha rigettato il ricorso, riunito a quello di altro socio. La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione. Avverso tale pronuncia la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, uno relativo al divieto di doppia imposizione e l’altro alla prova della distribuzione degli utili.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile. La Corte ribadisce che nel processo tributario d’appello la nuova difesa del contribuente, quando non sia riconducibile all’originaria causa petendi e si fondi su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, ampliando l’indagine e la materia del contendere, non integra un’eccezione ma un motivo aggiunto, cioè una domanda nuova, vietata dagli artt. 24 e 57 d.lgs. n. 546/1992, come affermato da Cass. n. 32390 del 2022.

Nel caso esaminato la ricorrente non ha richiamato i motivi di primo grado né contestato specificamente le valutazioni del giudice d’appello sull’assoluta novità della doglianza. La Corte rileva che la stessa ricorrente ammette che il profilo originario riguardava solo la doppia presunzione, qualificando il tema della doppia imposizione come mera precisazione. La censura, priva di specificità e autosufficienza, risulta comunque infondata.

Il secondo motivo è rigettato nel merito. La Corte richiama Cass. n. 1951 del 2022 per affermare che, in tema di redditi di capitale, il socio non può limitarsi ad allegare genericamente la mancanza di prova di un valido e definitivo accertamento verso la società, ma deve contestare l’effettivo conseguimento degli utili, stante l’autonomia dei giudizi e il rapporto di pregiudizialità dell’accertamento verso la società rispetto a quello verso il socio.

Nella specie l’Amministrazione ha provato la ristrettezza della base partecipativa, il vincolo di solidarietà e il reciproco controllo; il giudice di seconde cure ha rinvenuto i requisiti di gravità, precisione e concordanza, mentre la contribuente non ha offerto elementi contrari idonei a superare l’onere della prova su di essa gravante.

Quanto all’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, la Corte ne esamina l’efficacia temporale: non essendo il comma indicato nell’art. 8 tra le norme con entrata in vigore differenziata, si applica il criterio dell’art. 73, terzo comma, Cost., con entrata in vigore il 16 settembre 2022 e applicazione alle controversie pendenti a quella data. La norma, articolata, disciplina l’onere della prova nelle liti di impugnazione e di rimborso e i poteri del giudice; il richiamo alla coerenza con la normativa tributaria sostanziale esprime una ratio di salvaguardia delle presunzioni già disciplinate. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e alle somme ex art. 96 cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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