Sopravvenuta carenza di interesse e annullamento senza rinvio nel giudizio di ottemperanza (Cons. Stato n. 6346 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la sopravvenuta esecuzione della sentenza ottemperanda da parte dell’amministrazione fa venir meno l’interesse del ricorrente alla pronuncia e rende improcedibile il ricorso. La conseguenza è l’annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di ottemperanza. I profili di illegittimità del nuovo provvedimento adottato in esecuzione della sentenza non possono essere esaminati nel giudizio di ottemperanza, ma vanno fatti valere con autonoma impugnazione innanzi al giudice di merito.
Il Fatto
Una società seconda classificata agiva innanzi al TAR Campania per l’ottemperanza alla sentenza con cui era stata annullata la determinazione di aggiudicazione di un servizio di raccolta differenziata in favore del raggruppamento controinteressato. Il Comune interessato, pur riscontrando la disponibilità della ricorrente, aveva rappresentato che l’aggiudicataria non poteva ritenersi esclusa fino alla verifica di congruità dell’offerta, richiamando una pronuncia del medesimo TAR.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso per ottemperanza e condannava l’amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza ottemperanda. Il raggruppamento aggiudicatario impugnava la decisione davanti al Cons. Stato, deducendo l’inammissibilità del ricorso per asserita violazione dell’ultra petitum, l’improcedibilità per sopravvenuta attivazione del procedimento di verifica dell’anomalia e la violazione della riserva di amministrazione. Si costituivano le amministrazioni e il raggruppamento controinteressato, chiedendo il rigetto dell’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso di primo grado. Dagli atti emerge che la stazione unica appaltante, in esecuzione della sentenza ottemperanda, ha attivato il subprocedimento di verifica di congruità dell’offerta della prima classificata.
Tale verifica è stata svolta ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 36/2023. La Commissione giudicatrice ha ritenuto congruo il monte ore dichiarato e ha confermato il punteggio, la graduatoria e l’aggiudicazione in favore dell’appellante con determinazione dirigenziale richiamata nel testo.
Ne consegue che il ricorso di primo grado, diretto a ottenere l’ottemperanza alla sentenza del TAR Campania n. 3123 del 2025, è improcedibile: la stazione appaltante, all’esito di una nuova istruttoria e della rivalutazione dell’offerta anche quanto al punteggio premiale, ha adottato un nuovo provvedimento di aggiudicazione, così ottemperando alla pronuncia.
Il Collegio osserva che la seconda classificata ha prospettato l’illegittimità del nuovo provvedimento. Tali profili, tuttavia, esulano dal giudizio di ottemperanza e vanno dedotti impugnando il nuovo atto, come la stessa parte ha dichiarato di aver già fatto davanti al TAR Campania, con ricorso la cui trattazione è fissata al 23 settembre 2026.
La sopravvenuta carenza di interesse comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza appellata, secondo il precedente di Cons. Stato, Sez. IV, n. 3192 del 2018. Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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