Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Veneto n. 627 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, manifestata dalla parte ricorrente mediante atto depositato e ribadita dal difensore in udienza, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.. La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse preclude l’esame del merito e assorbe le domande accessorie non autonome, comprese quelle di integrazione del contraddittorio formulate dalla parte resistente in funzione di un possibile annullamento integrale della gara. Le spese di giudizio possono essere compensate quando la parte richiedente ne ha fatto istanza e le controparti non vi si sono opposte.
Il Fatto
Una società partecipava alla gara indetta da un’azienda sanitaria regionale per l’affidamento della gestione dei vettori energetici delle aziende sanitarie, suddivisa in più lotti, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Con riferimento al lotto n. 5, la ricorrente si classificava al terzo posto, in ragione dell’applicazione del vincolo di aggiudicazione ad un solo lotto previsto dal disciplinare.
La società impugnava gli atti di gara, la delibera di aggiudicazione e il diniego di autotutela, chiedendo altresì la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato. Si costituivano l’amministrazione aggiudicatrice e la controinteressata, che proponeva ricorso incidentale per l’esclusione della ricorrente; interveniva altresì ad opponendum un’ulteriore aggiudicataria. Con atto del 24 novembre 2025 la ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse e chiedeva la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la ricorrente, con l’atto del 24 novembre 2025, aveva anticipato la volontà di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, e che in udienza il difensore si era formalmente espresso in tal senso. Ne è derivata la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..
Il Tribunale ha poi esaminato la domanda di integrazione del contraddittorio proposta dalla controinteressata, volta a coinvolgere gli aggiudicatari degli altri lotti per evitare che un eventuale annullamento integrale della gara ne travolgesse le posizioni. La domanda è stata dichiarata improcedibile, ritenuta estranea al giudizio.
Il Collegio ha comunque precisato, per completezza, che gli altri due giudizi richiamati erano già stati definiti: l’uno in parte improcedibile e in parte respinto, l’altro accolto limitatamente al primo motivo, con assorbimento dei motivi proposti in via subordinata per la rinnovazione dell’intera gara. L’istanza della controinteressata muoveva dal timore di un possibile annullamento integrale, evento escluso proprio per l’avvenuto assorbimento di quei motivi.
Quanto alle spese, il Collegio le ha compensate, considerato che le parti resistenti nulla avevano opposto alla richiesta di compensazione formulata dalla ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.