Carta docente: la procedura ministeriale non è condizione di ottemperanza (TAR Veneto n. 940 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la procedura telematica che l’Amministrazione mette a disposizione dell’utenza per l’attivazione della Carta elettronica del docente non costituisce condizione di procedibilità del ricorso, né misura satisfattoria del credito accertato dal Giudice ordinario. Tale procedura ha valenza meramente interna agli uffici ministeriali e non è prevista da alcuna disposizione di legge. L’obbligo dell’Amministrazione si estingue soltanto con il rilascio della Carta elettronica e con l’accredito della somma esatta oggetto del capo condannatorio. L’inadempimento permane, pertanto, ove l’Amministrazione si limiti a pubblicare istruzioni operative, restando irrilevante ogni onere di attivazione posto a carico del creditore. Il Giudice amministrativo accerta l’ottemperanza e condanna l’Amministrazione all’esecuzione, nominando il Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Il ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con una sentenza del Giudice del Lavoro, il Ministero è stato condannato a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, mediante l’accredito di € 1.500,00 in relazione alla durata del servizio.

La pronuncia, notificata all’Amministrazione, non è stata spontaneamente eseguita. Il docente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’assegnazione della Carta con l’accredito della somma stabilita. Il Ministero si è costituito sostenendo di avere fornito, tramite un portale dedicato, le indicazioni necessarie per l’attivazione del voucher, con conseguente soddisfazione delle sentenze di condanna.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. La sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è stata notificata all’Amministrazione.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. Non risultava contestato che l’Amministrazione non avesse dato esecuzione alla sentenza e che fosse ancora inadempiente. Il thema decidendum si è concentrato sulla pretesa valenza satisfattoria della procedura telematica descritta dal Ministero.

Il Collegio ha respinto tale tesi. La procedura messa a disposizione dell’utenza, diretta a semplificare la gestione delle richieste di erogazione del contributo, ha valenza meramente interna agli uffici ministeriali e non è prevista da alcuna disposizione di legge. Essa, pertanto, non può essere considerata alla stregua di una condizione di procedibilità del giudizio di ottemperanza, disciplinato dagli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.

Né la stessa procedura integra una misura satisfattoria del credito riconosciuto dal Giudice ordinario. Tale credito può estinguersi, secondo il Collegio, soltanto tramite il rilascio della Carta elettronica con l’accredito della somma esatta oggetto del capo condannatorio. La pubblicazione di istruzioni operative non equivale a esecuzione.

L’Amministrazione è stata conseguentemente condannata a dare esecuzione alla sentenza, costituendo la Carta in favore del ricorrente entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di decorso infruttuoso del termine è stato nominato un Commissario ad acta, con facoltà di subdelega e ulteriore termine di sessanta giorni. Non è stato previsto alcun compenso commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice. Le spese di lite, liquidate in € 800,00, sono poste a carico dell’Amministrazione, con distrazione a favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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