Cessazione effetti sanzione disciplinare militare: valutazione premiale e sindacato limitato (TAR Calabria n. 247 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione degli effetti della sanzione disciplinare trascritta nella documentazione personale del militare non opera ope legis per il solo decorso di un biennio di servizio senza ulteriori eventi disciplinari. Essa presuppone l’avvio di uno specifico procedimento a istanza di parte, che si conclude con un provvedimento espresso del Ministro o dell’autorità militare delegata, adottato all’esito di una valutazione di meritevolezza fondata sui pareri dei superiori gerarchici e su tutti i precedenti di servizio. Il potere esercitato è discrezionale e non vincolato, con la conseguenza che il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico e della motivazione. Il carattere premiale del beneficio impedisce di fondare l’accoglimento sulla sola assenza di sanzioni nel biennio, rilevando invece il rendimento complessivo e la sua adeguatezza rispetto al grado e all’anzianità.

Il Fatto

Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, aveva chiesto al Ministero della Difesa la cessazione degli effetti della sanzione disciplinare di corpo — consistita nel rimprovero — inflitta nel marzo 2021 e trascritta nella documentazione personale. L’istanza veniva rigettata con provvedimento del marzo 2025, notificato nell’aprile successivo.

Il militare impugnava dinanzi al TAR Calabria quel diniego, deducendo la violazione della disciplina di settore e l’eccesso di potere per motivazione apparente, travisamento dei fatti e sproporzione. L’Amministrazione resisteva, evidenziando i pareri contrari dei superiori gerarchici e un rendimento non adeguato al grado e all’anzianità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla lettura dell’art. 1369 del D. Lgs. n. 66/2010. La norma subordina la cessazione degli effetti e la cancellazione dell’annotazione a un procedimento attivato su istanza del militare, decorsi almeno due anni dalla comunicazione della punizione e in assenza di sanzioni diverse dal richiamo nel periodo.

Da qui il primo principio: il beneficio non si produce automaticamente per il mero decorso del biennio. Occorre un provvedimento espresso del Ministro o dell’autorità delegata, che decida entro sei mesi tenendo conto dei pareri dei superiori gerarchici e di tutti i precedenti di servizio. La cessazione, peraltro, non ha mai efficacia retroattiva.

Ne discende che l’Amministrazione esercita un potere discrezionale e non vincolato, espressione di una valutazione di meritevolezza del richiedente. Il Collegio richiama sul punto TAR Lazio, Sez. I bis, n. 8343 del 2025. A fronte di tale ampiezza, il sindacato giurisdizionale si arresta alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico seguito e della motivazione adottata.

Applicando tali coordinate, il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato superi le censure. L’Amministrazione ha correttamente qualificato il beneficio come premiale, escludendo che basti l’assenza di ulteriori sanzioni nel biennio. Ha poi valorizzato un rendimento mai apicale, bensì nella media, quindi inadeguato rispetto all’anzianità e al grado, e ha ritenuto che il tempo trascorso non avesse dissipato ogni dubbio sul pieno ravvedimento.

In quest’ottica, la concessione di un ulteriore periodo di osservazione non integra alcun profilo di illogicità. Neppure mutano l’esito le produzioni documentali depositate dalla difesa nel novembre 2025: si tratta di elementi sopravvenuti all’adozione dell’atto e, in applicazione del principio tempus regit actum, non valutabili ai fini della decisione, pur potenzialmente rilevanti per il periodo di osservazione. Il ricorso è dunque rigettato, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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