Casa funeraria in zona residenziale: la L.R. n. 22/2023 non si applica alle attività già autorizzate (TAR Abruzzo n. 191 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina regionale che introduce nuovi divieti localizzativi per le case funerarie, come quello di collocazione nelle zone residenziali A e B di cui all’art. 2 del d.m. n. 1444/1968, non si applica alle strutture già autorizzate alla data di entrata in vigore della legge sopravvenuta, quando la norma transitoria faccia salve le autorizzazioni già rilasciate. La delibera comunale adottata sotto la vigenza della previgente disciplina regionale, che individuava in via tassativa le zone ammesse per l’insediamento delle case funerarie senza motivare le esclusioni, deve ritenersi superata dalla normativa sopravvenuta che ha liberalizzato la realizzazione di tali strutture. Ne consegue la legittimità dell’autorizzazione all’esercizio rilasciata per un immobile sito in zona residenziale di completamento, ove l’attività commerciale sia ivi consentita dagli strumenti urbanistici.
Il Fatto
Il condominio e alcuni residenti nelle immediate vicinanze impugnavano l’autorizzazione rilasciata dal Comune a una società per l’avvio dell’esercizio di una casa funeraria, ai sensi dell’art. 37 della L.R. Abruzzo n. 41/2012, in un immobile sito in zona residenziale di completamento. I ricorrenti deducevano la violazione del regolamento comunale di polizia mortuaria, che non annoverava le zone residenziali tra quelle ammesse, e della normativa regionale sopravvenuta, che aveva introdotto il divieto di collocare case funerarie in zone A e B. La società controinteressata e il Comune eccepivano il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti e contestavano nel merito le censure.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato, prescindendo dallo scrutinio dell’eccezione di carenza di legittimazione. Il Collegio ha accertato la piena legittimità del procedimento, risultando acquisiti sia il parere igienico-sanitario favorevole della ASL sia il parere di conformità urbanistica del servizio edilizia comunale.
Quanto alla dedotta violazione del divieto di collocazione in zone residenziali, introdotto dall’art. 26 della L.R. Abruzzo n. 22/2023, il TAR ha richiamato il regime transitorio di cui al comma 2 della medesima disposizione, che espressamente esclude dall’applicazione del nuovo divieto le case funerarie già autorizzate alla data di entrata in vigore della legge. Nel caso di specie, la società era già titolare del provvedimento conclusivo di autorizzazione alla realizzazione della struttura, sicché la nuova disciplina non poteva trovare applicazione.
Il Collegio ha inoltre ritenuto superata la delibera consiliare n. 58/2016, che limitava l’insediamento delle case funerarie ad alcune zone tipizzate. La modifica dell’art. 37, comma 4, della L.R. n. 41/2012, operata dalla L.R. n. 10/2022, ha infatti liberalizzato la realizzazione delle case funerarie, attribuendo ai Comuni il solo potere di limitarla o escluderla in determinate aree, sulla base di specifiche e motivate esigenze. La delibera antecedente, non contenendo tale motivazione, è stata ritenuta in contrasto con la normativa sopravvenuta e, pertanto, non applicabile.
Da ultimo, il TAR ha rilevato che l’immobile ricade in zona residenziale di completamento nella quale le norme tecniche di attuazione ammettono le attività commerciali e l’artigianato di servizio, categorie a cui la casa funeraria è riconducibile come attività mista. La conformità urbanistica dell’insediamento è stata quindi integralmente confermata, con conseguente reiezione del ricorso e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
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