Competenza territoriale nel pubblico impiego non contrattualizzato anche per personale in congedo (TAR Basilicata n. 410 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie riguardanti i pubblici dipendenti non contrattualizzati rientrano nel foro speciale individuato dall’art. 13, comma 2, cod. proc. amm. con esclusione dei criteri ordinari fondati sulla sede dell’ente e sull’efficacia dell’atto. Tale competenza si radica in base all’ultima sede di servizio anche quando il ricorso sia proposto dopo la cessazione del rapporto. La riconducibilità della questione al rapporto d’impiego pubblico non contrattualizzato, e non la perdurante qualità soggettiva di dipendente, fonda l’applicazione della regola. Nel silenzio della disciplina processuale amministrativa opera il rinvio esterno dell’art. 39 cod. proc. amm. all’art. 413, comma 5, cod. proc. civ., che àncora la competenza al luogo ove il dipendente era addetto al momento della cessazione del rapporto.
Il Fatto
Un ufficiale dell’Esercito, ormai in congedo, ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero della difesa ha respinto la sua istanza di abbreviazione di due anni di anzianità di servizio sulla progressione economica, invocando gli artt. 117 e 120 del r.d. n. 3458/1928. Ha poi esteso l’impugnazione, nei limiti dell’interesse, alle due circolari della Direzione generale del personale militare richiamate in epigrafe. Il ricorrente ha adito il TAR Basilicata dolendosi dell’illegittimità degli atti sotto più profili.
La difesa erariale ha eccepito in via preliminare l’incompetenza per territorio di quel Tribunale. La questione centrale è divenuta, pertanto, l’individuazione del giudice competente per una controversia proposta da personale non più in servizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal regime speciale dettato dall’art. 13, comma 2, cod. proc. amm., che per le controversie riguardanti i pubblici dipendenti valorizza il criterio dell’ultima sede di servizio, in evidente parallelismo con l’art. 413 cod. proc. civ.. La lettura dell’art. 13, comma 2, cod. proc. amm. è ampia: il sintagma comprende anche le questioni che, pur proposte dopo la cessazione del rapporto, in esso trovino origine.
Decisivo non è lo status soggettivo di dipendente, che altrimenti imporrebbe la regola speciale in ogni giudizio in cui una parte sia un dipendente in regime di diritto pubblico. Rileva invece la riconducibilità della controversia al rapporto d’impiego non contrattualizzato, intercorrente tra privato e amministrazione di appartenenza.
Il Collegio osserva inoltre che l’avere il legislatore delegato del 2010 previsto un foro speciale per il lavoro pubblico non contrattualizzato, con esclusione testuale dei criteri ordinari della sede dell’ente e dell’efficacia dell’atto, preclude comunque l’applicazione di questi ultimi.
Da qui la conclusione: per i ricorsi proposti da personale in congedo la competenza va individuata con riferimento all’ultima sede di servizio, in forza del rinvio esterno dell’art. 39 cod. proc. amm. all’art. 413, comma 5, cod. proc. civ., che àncora la competenza al giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente era addetto al momento della cessazione del rapporto. Il Collegio richiama in tal senso TAR Basilicata n. 656 del 2023, TAR Toscana ord. n. 1117 del 2024, TAR Campania ord. n. 2731 del 2012 e TAR Abruzzo n. 499 del 2014, prendendo invece le distanze dal contrario orientamento di TAR Liguria ord. n. 175 del 2023.
Anche da quest’ultima angolazione il TAR Basilicata resta privo di competenza, avendo il Ministero della difesa sede in Roma. Ne deriva la competenza territoriale inderogabile del TAR Puglia, in ragione dell’ultima sede di servizio, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei modi e nei termini dell’art. 15, comma 4, cod. proc. amm. Le peculiarità della questione e la definizione in rito giustificano l’integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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