Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Abruzzo n. 426 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario che abbia riconosciuto alla parte il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, commi 121 ss., legge n. 107/2015, il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 opera anche nel processo amministrativo, ma con gli adattamenti richiesti dall’art. 115, comma 3, cod. proc. amm., che non esige l’apposizione della formula esecutiva ai fini del giudizio di ottemperanza. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990, non può giustificare l’inerzia eccependo la competenza di altro organo del medesimo Ministero. Le somme riconosciute vanno accreditati sulla carta elettronica, con nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale ordinario, in sede di lavoro, una sentenza che le riconosceva il beneficio della carta elettronica per la formazione del docente in relazione agli anni scolastici indicati. La pronuncia è passata in giudicato ed è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione, la parte ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, chiedendo la fissazione della somma dovuta per l’eventuale violazione o ritardo nell’esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la sussistenza del titolo esecutivo e la mancata ottemperanza al giudicato, nonché il superamento del termine di centoventi giorni dalla notifica, richiamando l’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha richiamato il proprio orientamento consolidato, più volte espresso in senso favorevole alle parti ricorrenti.
Il TAR ha precisato che la norma sul termine dilatorio è applicabile al procedimento di ottemperanza, ma con gli adattamenti imposti dall’art. 115, comma 3, cod. proc. amm.: ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva. Il richiamo al “titolo esecutivo” contenuto nell’art. 14 vale dunque solo per l’esecuzione civile.
Non è stata ritenuta ammissibile la giustificazione dell’inerzia fondata sulla competenza di altro organo del medesimo Ministero. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale o trasmette gli atti all’organo competente; l’organo intimato non può perciò invocare l’altrui competenza per sottrarsi all’esecuzione.
Il ricorso è stato conseguentemente accolto. Il Ministero è tenuto ad accreditare le somme sulla carta elettronica del docente, con gli accessori di legge, entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto pro tempore di Pescara, con possibile delega a un funzionario, per provvedere in via sostitutiva entro ulteriori sessanta giorni.
Non sono stati invece riconosciuti i presupposti per la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., avuto riguardo all’importo contenuto e alla produzione di interessi in base alla sentenza ottemperanda. Le spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre contributo unificato e accessori, seguono la soccombenza e sono state distratte in favore del legale antistatario.
Nota della Redazione
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