Nessun COSAP per i viadotti autostradali che sovrastano strade comunali (TAR Campania n. 3182 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La società concessionaria autostradale, titolare di una concessione statale per la costruzione e l’esercizio dell’infrastruttura, non è tenuta a munirsi di una ulteriore concessione comunale di occupazione di suolo pubblico per le parti di autostrada che sovrastano la rete viaria dell’ente locale, né al pagamento del relativo canone COSAP, in quanto l’occupazione trova il proprio titolo in un autonomo ed esclusivo titolo di origine statale. Ne consegue che è illegittimo l’accertamento di occupazione abusiva fondato sulla sola assenza della concessione comunale e la conseguente irrogazione delle sanzioni amministrative. Il rapporto di interferenza tra due beni demaniali di enti diversi non determina una posizione servente dell’uno rispetto all’altro, ma la reciproca e autonoma coesistenza dei regimi giuridici, con la conseguente esclusione dell’ambito applicativo del COSAP.
Il Fatto
La società concessionaria autostradale, con ricorso notificato il 27.01.2023 e depositato il 13.02.2023, impugnava l’avviso in forma esecutiva del Comune di Napoli recante la contestazione, per l’annualità 2017, di un’occupazione abusiva di suolo mediante alcuni viadotti che sovrastano strade comunali, con irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, nonché il Regolamento COSAP comunale nella parte in cui impone il rilascio della concessione anche nelle ipotesi di esonero o esclusione del canone.
Dopo che questo Tribunale, con la sentenza n. 1473 del 07.03.2023, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza n. 925 del 30.01.2024, accoglieva l’appello e rimetteva la causa al TAR. Riassunto il giudizio, la trattazione veniva sospesa con l’ordinanza n. 73 del 07.01.2025, ai sensi degli art. 79 cod. proc. amm. e art. 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione del ricorso per cassazione proposto dal Comune avverso la decisione di appello.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Tribunale ha ribadito la giurisdizione amministrativa, così come affermato dal Consiglio di Stato e confermato dalle Sezioni Unite civili n. 23428/2025, pubblicata il 17 agosto 2025. Poiché l’oggetto dell’impugnazione è il Regolamento comunale che subordina l’occupazione al rilascio di un ulteriore titolo amministrativo, la domanda coinvolge l’esercizio del potere discrezionale attribuito al Comune dall’art. 63, d.lgs. n. 446/1997, con conseguente devoluzione della controversia al giudice amministrativo.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondata e assorbente la censura incentrata sull’inapplicabilità del COSAP per carenza dei presupposti. Ha richiamato la disciplina dell’art. 63, d.lgs. n. 446/1997 e il Regolamento comunale, il cui art. 5 impone a chi intenda occupare suolo pubblico di presentare apposita istanza, prevedendo l’art. 22 che il canone è dovuto dal titolare della concessione e qualificando come abusiva, ai sensi dell’art. 17, l’occupazione realizzata senza concessione comunale.
Il Tribunale ha osservato che la concessione statale di costruzione ed esercizio dell’autostrada, la cui fonte risale alla legge n. 729/1961 e alla successiva legge n. 287/1971, approvata con l’art. 8-duodecies, d.l. n. 59/2008, convertito dalla legge n. 101/2008, costituisce un titolo autonomo che legittima l’occupazione. Il Regolamento comunale, sopravvenuto a distanza di decenni, non può prevalere sulle leggi statali né imporre un titolo ulteriore.
In linea con il consolidato orientamento del giudice amministrativo — richiamando il Consiglio di Stato n. 10010/2023 e ss. e la Sezione V n. 10362/2025, nonché la decisione del TAR Campania n. 3352/2025 — la motivazione esclude che singole parti di un’autostrada, quali i viadotti, ricadenti nel demanio dello Stato, debbano considerarsi abusive per il fatto di sovrastare la rete viaria comunale. Tra beni demaniali coesistenti non sussiste un rapporto di gerarchia, bensì una reciproca autonomia, con la conseguenza che nessun canone o corrispettivo di occupazione è dovuto.
L’accoglimento di tale motivo è stato assorbente delle ulteriori censure. Il ricorso è stato quindi accolto e gli atti impugnati annullati nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio, con compensazione integrale delle spese di giudizio in ragione della particolarità e novità delle questioni giuridiche.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.