Illegittima la proroga tecnica del bingo con canone non parametrato ai ricavi (TAR Lazio n. 5451 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proroga tecnica delle concessioni per la raccolta del bingo di sala, disposta in via unilaterale dallo Stato senza l’esperimento di una nuova procedura selettiva, è illegittima per contrasto con l’art. 43 della direttiva 2014/23/UE, non essendo riconducibile alle ipotesi di modifica postuma della concessione ivi consentite. La violazione del diritto eurounitario, accertata dalla Corte di Giustizia UE, comporta la disapplicazione della norma nazionale e l’illegittimità derivata dell’atto applicativo. L’illegittimità della proroga non esime tuttavia l’esercente dal versamento all’Erario di un’indennità, che non può essere determinata in modo rigido e forfetario ma deve tenere conto, in una logica di riequilibrio del rapporto, dei fatturati conseguiti e dei sacrifici imposti all’operatore.
Il Fatto
Le società ricorrenti, concessionarie del gioco del bingo di sala, impugnavano la nota con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in attuazione dell’art. 1, comma 124, della legge n. 197/2022, determinava gli importi e le scadenze per il versamento del canone concessorio nel periodo di proroga tecnica 2023-2024, maggiorato del 15 per cento rispetto alle previsioni vigenti. Le ricorrenti deducevano, tra l’altro, il contrasto della proroga con l’ordinamento eurounitario e chiedevano la rimessione alla Corte costituzionale o la disapplicazione della norma primaria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale disattende l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione, rilevando che l’atto impugnato, pur di natura non discrezionale, incide in modo generalizzato e unilaterale sulla sfera giuridica dei concessionari, configurandosi come atto amministrativo generale adottato in costanza di rapporto concessorio, soggetto alla giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
Nel merito, il Collegio ritiene fondato il motivo di ricorso con cui si contesta l’illegittimità dell’atto in via derivata rispetto al contrasto della norma primaria con il diritto eurounitario. Richiamando la sentenza della Corte di Giustizia UE del 20 marzo 2025 (cause riunite C-728/22, C-729/22 e C-730/22) e i successivi arresti del Consiglio di Stato, la Sezione ribadisce che la proroga tecnica è illegittima in quanto non rientra nelle ipotesi per le quali l’art. 43 della direttiva 2014/23/UE autorizza la modifica postuma della concessione, rendendosi invece necessario l’esperimento di un nuovo procedimento selettivo.
Tale conclusione si applica anche alla proroga di cui all’art. 1, comma 124, della legge n. 197/2022, in ragione dell’eadem ratio rispetto alla fattispecie già esaminata, determinando la disapplicazione della norma interna e l’annullamento dell’atto che ne fa pedissequa applicazione.
La Corte precisa, tuttavia, che l’illegittimità della proroga non lascia il rapporto privo di regolazione: l’esercente, che ha tratto obiettiva utilità dall’esercizio del gioco, resta tenuto a versare all’Erario un’indennità, che l’Amministrazione dovrà rideterminare con provvedimenti discrezionali, anche provvisori, in misura non fissa e forfetaria ma parametrata ai ricavi conseguiti, in una logica di riequilibrio del rapporto. Assorbiti gli ulteriori motivi, il ricorso è accolto e la nota impugnata è annullata, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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