Sanatoria edilizia subordinata all’accertamento di compatibilità paesaggistica (TAR Puglia n. 1172 del 07.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle aree ricomprese negli ulteriori contesti tutelati dal Piano paesaggistico, l’accertamento di compatibilità paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto del titolo edilizio. La sua assenza impedisce di ritenere integrati i presupposti della sanatoria ex art. 36 d.p.r. 380/2001, anche quando l’area non sia stata vincolata ai sensi dell’art. 136 d.lgs. 42/2004, perché la disciplina paesaggistica e quella urbanistica si integrano in funzione di tutela completa del territorio. Il titolo paesaggistico, ove previsto, deve essere acquisito anche in via postuma, non essendo configurabili meccanismi di silenzio-assenso. In materia paesaggistica rileva la nozione di volume in senso fisico e non in senso giuridico, dovendo i titoli autorizzatori riguardare ogni modifica del territorio suscettibile di incidere sul paesaggio.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un terreno interessato da più manufatti, presenta in data 16.1.2019 istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.p.r. 380/2001. Il Comune, all’esito di sopralluogo, comunica il preavviso di rigetto e poi il diniego definitivo; segue l’ordinanza di demolizione n. 227 del 7.5.2019.
Dopo aver rimosso alcune opere, la società presenta il 10.8.2019 una nuova istanza di accertamento di conformità su altri manufatti. Il Comune non conclude il procedimento e si forma il silenzio-rigetto, impugnato dalla ricorrente, che deduce la sussistenza della doppia conformità, l’insussistenza di vincoli diretti e la non necessità dell’accertamento paesaggistico. Il Comune resiste eccependo, in via assorbente, la mancata acquisizione dell’accertamento di compatibilità.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove da un dato pacifico: l’area è interessata da plurimi vincoli, tra cui quello paesaggistico derivante dal P.P.T.R., essendo ricompresa nelle Componenti Culturali Insediative “Paesaggi rurali” e, in particolare, nel parco multifunzionale della valle dei trulli (art. 76 N.T.A.).
Ai sensi dell’art. 89 N.T.A., gli interventi che comportano modifica dello stato dei luoghi nei predetti ulteriori contesti sono soggetti ad accertamento di compatibilità paesaggistica. L’art. 91, comma 5, N.T.A. ne ammette l’acquisizione anche in sanatoria, ma il comma 4 gli attribuisce valore di parere obbligatorio e vincolante, quale atto autonomo e presupposto del titolo edilizio. Nel caso di specie l’accertamento non risulta rilasciato né in via preventiva né in sanatoria.
La circostanza che l’area non sia vincolata ex art. 136 d.lgs. 42/2004 non rileva in senso contrario: la disciplina del Piano individua l’accertamento come presupposto del titolo, la cui assenza impedisce la sanatoria. Il Collegio richiama il condiviso orientamento secondo cui la disciplina urbanistica e quella paesaggistica si integrano, e il titolo paesaggistico deve precedere il procedimento edilizio (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 04/03/2024, n. 850).
L’accertamento era necessario per le opere con consistenza volumetrica, poiché in materia paesaggistica rileva il volume in senso fisico; parimenti per gli sbancamenti e per la pensilina, opera fissa di ragguardevoli dimensioni idonea a modificare l’assetto paesaggistico. Lo era anche per gli interventi sulla p.lla 38: accorpamento di unità, modifiche prospettiche e cambio di destinazione d’uso, qualificabili come ristrutturazione edilizia secondo la formulazione dell’art. 3 d.p.r. 380/2001 all’epoca vigente, che non ricomprendeva le modifiche di destinazione tra la manutenzione straordinaria né consentiva il mutamento formale-tipologico nel risanamento conservativo (T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 15/10/2022, n. 1164).
Mancando il provvedimento, non essendo previsti meccanismi di silenzio-assenso, l’esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello formatosi per silentium. Il ricorso è infondato; le spese sono compensate per la complessità in fatto delle questioni.
Nota della Redazione
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