Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità nel processo amministrativo (TAR Lombardia n. 1115 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, retto dal principio dispositivo che lo governa dall’instaurazione alla conclusione, la parte è libera di disporre degli interessi sostanziali azionati. La dichiarazione, resa ritualmente dal difensore, di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione impone al giudice di prenderne atto. Sul piano processuale tale evenienza va dichiarata con pronuncia di rito, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della domanda. Ciò vale anche quando la controparte contesti la dichiarazione o vi si opponga, oppure contesti le conseguenze processuali che ne derivano. La compensazione delle spese può essere disposta in ragione della richiesta congiunta delle parti.
Il Fatto
Alcune società operanti nel settore chimico propongono ricorso davanti al TAR Lombardia per l’annullamento della delibera con cui l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha approvato la procedura in materia di interrompibilità tecnica dei prelievi dalla rete del gas naturale, insieme alla procedura adottata dalla società maggiore di trasporto e agli atti connessi e presupposti.
Nel corso del giudizio, con istanza depositata il 26.2.2025, la parte ricorrente dichiara la propria sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dando atto che con le controparti è intervenuto l’accordo per la compensazione delle spese di lite e delle competenze, sottoscritto per accettazione. La questione che il Collegio deve risolvere non riguarda quindi il merito del gravame, ma le conseguenze processuali di quella dichiarazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal rilievo che il processo amministrativo è retto sostanzialmente dal principio dispositivo, che lo governa dalla sua instaurazione fino alla sua conclusione. Il riferimento è, in particolare, agli artt. 34, comma 1, 40 e 84, c.p.a.
Da tale premessa discende che la parte è libera di disporre degli interessi sostanziali di cui chiede tutela nel processo, per il tramite dell’azione svolta. Il giudice, di fronte alla dichiarazione con cui la parte manifesta, ritualmente tramite il proprio difensore, la volontà di non avere più interesse alla tutela della posizione giuridica soggettiva azionata, non può che prendere atto della volontà così manifestata.
Sotto il profilo processuale, la sopravvenuta carenza di interesse comunicata dal difensore va dichiarata mediante la pronuncia di rito prevista dall’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., cioè l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della domanda. Il Collegio precisa che ciò vale anche laddove la controparte contesti o si opponga alla manifestazione di volontà della parte, oppure alle conseguenze che, sul piano processuale, derivano da tale manifestazione.
Alla luce di queste considerazioni, il Collegio prende atto delle dichiarazioni delle parti e dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione concernente il gravame. In ragione della richiesta congiunta, dispone altresì la compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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