Sospensione licenza art 100 TULPS e interesse ad agire dopo cessazione (TAR Lombardia n. 1117 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Questore sospende la licenza di un pubblico esercizio ai sensi dell’art. 100 TULPS conserva un interesse concreto ed attuale all’annullamento anche dopo l’esaurimento dei propri effetti diretti. L’art. 100, ultimo comma, TULPS, prevedendo la revoca della licenza qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione, attribuisce all’atto una carica effettuale pregiudizievole proiettata nel futuro e radica l’interesse ad agire. È quindi ammissibile l’azione di annullamento volta all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento, poiché in caso di revoca il destinatario non potrebbe più contestare i fatti presupposti. Nel merito, la sospensione è legittima quando l’amministrazione, con valutazione prognostica ragionevole, ravvisi il pericolo di ulteriori episodi violenti connessi alla frequentazione del locale. La misura è proporzionata se idonea, necessaria e adeguata allo scopo.

Il Fatto

Il ricorrente è titolare di una licenza per la conduzione di un esercizio pubblico e amministratore unico della società che gestisce l’attività di sala da ballo e discoteca. Il Questore di Varese, con provvedimento del 15 luglio 2022, notificato il 23 luglio 2022, ha disposto ai sensi dell’art. 100 TULPS la sospensione della licenza per quindici giorni, a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

Il provvedimento richiama episodi violenti verificatisi tra il 2021 e il 2022 e un precedente ordine di sospensione risalente al 2018. Il ricorrente impugna l’atto deducendo due motivi: l’assenza dei presupposti giuridici della sospensione, per la sporadicità degli episodi e la loro non riconducibilità all’attività dell’esercizio, e la violazione delle garanzie partecipative per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il Ministero dell’Interno si costituisce in resistenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta preliminarmente la questione dell’interesse ad agire. Il provvedimento impugnato ha esplicato i propri effetti diretti, essendo terminata in data 7 agosto 2022 la sospensione di quindici giorni. In astratto ciò condurrebbe a dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il ricorrente ha però allegato di avere interesse all’annullamento anche per scongiurare l’applicazione dell’art. 100, ultimo comma, TULPS, che consente la revoca della licenza qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione.

Il Collegio ritiene che il ricorrente abbia prospettato e comprovato in modo esauriente l’interesse, indicando il risultato giuridicamente utile che gli deriverebbe dalla pronuncia, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 4/2018 e della Adunanza Plenaria n. 8/2022. Sebbene il provvedimento abbia esaurito gli effetti diretti, esso è ancora in grado di spiegare effetti indiretti pregiudizievoli, non tutelabili in via immediata. È proprio l’art. 100, ultimo comma, TULPS ad attribuire all’atto una carica effettuale pregiudizievole proiettata nel futuro, radicando l’interesse ad agire per l’accertamento in via incidentale dell’illegittimità. Poiché il ricorrente ha già ricevuto nel 2018 un provvedimento di sospensione per motivi analoghi, laddove quello del 2022 risultasse legittimo i fatti ivi considerati non potrebbero più essere contestati e potrebbero fondare un nuovo provvedimento di revoca.

Nel merito, la fattispecie si inquadra nell’art. 100 TULPS, che attribuisce al Questore il potere di sospendere la licenza in presenza di tumulti o gravi disordini, di abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, o di pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza. La finalità è impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale e prevenire ulteriori episodi, prescindendo da ogni responsabilità personale del titolare. Il potere implica un’ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile nei limiti del difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, proporzionalità e sviamento.

Le censure non sono fondate. L’amministrazione ha ritenuto correttamente sussistenti i presupposti sulla base di tre episodi violenti accertati, alcuni dei quali a danno di avventori. Pur prescindendo dall’episodio non accertato, gli altri episodi, con intervento delle Forze dell’Ordine, giustificano la valutazione prognostica del pericolo di ulteriori fatti della stessa indole. La sospensione di quindici giorni è misura proporzionata, idonea, necessaria e adeguata. Quanto alle garanzie partecipative, le ragioni indicate nel provvedimento giustificano l’omissione della comunicazione ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990. Il ricorso è respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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