Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità dei ricorsi in appalto (TAR Lombardia n. 1524 del 02.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta composizione extragiudiziale della lite, segnalata congiuntamente dai difensori delle parti, determina la carenza di interesse alla decisione di merito e impone la declaratoria di improcedibilità dei ricorsi. Venuto meno l’interesse alla pronuncia, il giudice non può pronunciare nel merito, neppure per il profilo dell’illegittimità derivata dell’aggiudicazione. La statuizione sulle spese resta rimessa alla valutazione del giudice e, in presenza di accordo tra le parti, la compensazione costituisce esito coerente con la definizione negoziale della controversia.

Il Fatto

Una società ha impugnato, davanti al TAR Lombardia, il provvedimento di esclusione da una procedura aperta per l’affidamento di un servizio di disidratazione dei fanghi, indetta da una società pubblica che gestisce il servizio idrico integrato, con aggiudicazione al minor prezzo e suddivisione in due lotti. La ricorrente era risultata prima in graduatoria in entrambi i lotti; all’esito della verifica di congruità, il R.U.P. ne aveva disposto l’esclusione per anomalia dell’offerta.

Respinta l’istanza di autotutela, la società esclusa ha proposto ricorso, integrato da motivi aggiunti con cui ha impugnato anche l’aggiudicazione intervenuta in favore di altro concorrente, chiedendo l’annullamento degli atti e, in via subordinata, il risarcimento del danno. In prossimità dell’udienza, i difensori di tutte le parti hanno depositato una nota congiunta segnalando la sopravvenuta carenza di interesse per intervenuto componimento bonario della lite, chiedendo congiuntamente la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della segnalazione congiunta dei difensori in ordine all’intervenuta composizione extragiudiziale della vicenda contenziosa, risultante dalla dichiarazione depositata in data 10 aprile 2025. Da tale sopravvenienza il giudice fa discendere la improcedibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse.

Il percorso argomentativo è lineare. Una volta venuto meno l’interesse alla decisione, non residua alcuna ragione per un esame nel merito delle censure articolate avverso l’esclusione dalla gara e avverso la successiva aggiudicazione. La definizione negoziale della lite assorbe, quindi, anche i profili di illegittimità derivata prospettati con i motivi aggiunti, che restano privi di autonoma ragione di scrutinio.

Il Collegio dichiara pertanto improcedibili i ricorsi indicati in epigrafe, senza pronunciarsi sulle doglianze di merito. Sulle spese, il giudice valorizza l’accordo intervenuto tra le parti e dispone la compensazione, coerentemente con la richiesta congiunta formulata dai difensori.

La decisione conferma un indirizzo consolidato: il venir meno dell’interesse, per fatti sopravvenuti che elimininino la utilità della pronuncia, preclude la decisione di merito e impone una pronuncia di rito. La statuizione sulle spese segue la regola della soccombenza virtuale, derogabile in presenza di accordo o di giusti motivi, qui ravvisati nella definizione concordata della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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