Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse su dichiarazione del ricorrente (TAR Piemonte n. 440 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in assenza di repliche o diverse richieste delle controparti, vige il principio dispositivo in senso ampio: la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione. Ove il ricorrente dichiari espressamente di non avere più alcun interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Egli deve solo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa, dichiarando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della problematicità delle questioni che hanno dato origine alla vertenza.
Il Fatto
La società ricorrente proponeva ricorso davanti al TAR Piemonte per l’annullamento della Determinazione Dirigenziale A1400A – Sanità e Welfare del 14.12.2022 della Regione Piemonte, con la quale erano stati approvati gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015. Impugnava altresì la comunicazione di avvio del procedimento e le deliberazioni dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali richiamate nel provvedimento.
Nel corso del giudizio la ricorrente rendeva dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La causa veniva trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la parte ricorrente aveva espressamente dichiarato di non avere più alcun interesse alla decisione del ricorso. Ha pertanto richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tale ipotesi, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.
Il Tribunale ha richiamato il precedente di Cons. Stato, sez. II, 04 gennaio 2023, n. 120, secondo cui nel processo amministrativo, in assenza di repliche o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio. La parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione.
Tale dichiarazione produce la presa d’atto del giudice, il quale può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso. La pronuncia adottata è dunque di carattere processuale e non investe il merito delle questioni relative al ripiano del payback sui dispositivi medici.
Quanto alle spese di lite, il Collegio le ha compensate tra le parti, in ragione della problematicità delle questioni che avevano dato origine alla vertenza. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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