Installazione di roulotte e case mobili come abitazioni stabile e non precaria, necessita il permesso di costruire (TAR Lombardia n. 3358 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di manufatti, anche prefabbricati, quali roulotte, case mobili e container, utilizzati come abitazioni costituisce nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. n. 380/2001 ed è subordinata al rilascio del permesso di costruire. Il requisito della precarietà dell’opera, che esonera dall’obbligo del titolo edilizio, deve essere valutato secondo un criterio funzionale: non rilevano le caratteristiche strutturali o l’amovibilità dei manufatti, ma la destinazione a soddisfare esigenze non temporanee e contingentate. Gli interventi costruttivi vanno valutati nel loro complesso, non in maniera atomistica, per apprezzarne l’impatto urbanistico effettivo e cumulativo.

Il Fatto

Due proprietarie di aree contigue nel Comune di Vigevano avevano realizzato una serie di interventi: livellamento e sistemazione dei terreni con apporto di ghiaia, realizzazione di un cordolo in cemento e installazione stabile di due roulotte, una casa mobile e alcuni container prefabbricati, utilizzati come abitazioni. Il Comune, ritenendo gli interventi ascrivibili alla categoria della nuova costruzione e realizzati in assenza di permesso di costruire, aveva emanato un’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Le ricorrenti impugnavano il provvedimento deducendo vizi di istruttoria, violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 e, nel merito, la natura precaria e temporanea delle opere.

La Motivazione della Corte

Il TAR osserva preliminarmente che le censure relative al contrasto con il vincolo paesaggistico e con la normativa regionale sull’edificazione dei suoli agricoli non hanno rilievo, poiché tali profili non costituiscono il fondamento della decisione impugnata, bensì solo elementi illustrativi della situazione di illiceità dell’abuso.

Nel merito, il Collegio richiama la nozione di precarietà elaborata dalla giurisprudenza: essa postula un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che l’intervento sia finalizzato a soddisfare esigenze permanenti. Secondo il consolidato orientamento, la valutazione deve prescindere dalle caratteristiche strutturali dell’opera e fare riferimento al criterio funzionale, con la conseguenza che un manufatto realizzato in materiali facilmente amovibili può comunque produrre una trasformazione urbanistica rilevante e duratura se destinato a un uso non contingente (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 marzo 2025, n. 2597).

Richiamando i precedenti secondo cui gli interventi vanno valutati nel loro complesso e mai in modo frazionato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 2 luglio 2025, n. 5699), il TAR rileva che gli interventi realizzati dalle ricorrenti — dal livellamento dei terreni all’installazione di manufatti idonei a essere utilizzati come abitazioni — risultano complessivamente funzionali al soddisfacimento di esigenze abitative stabili. Nessuna rilevanza assume la residenza anagrafica delle proprietarie in altri luoghi, essendo decisiva la destinazione oggettivamente impressa all’intervento e la sua idoneità a incidere sul carico urbanistico.

Quanto all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, il Collegio ritiene applicabile l’art. 21-octies, secondo comma, legge n. 241/1990: trattandosi di provvedimento vincolato, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato, con conseguente esclusione dell’annullamento. Neppure l’accertamento dell’abuso mediante un unico accesso assume rilievo, poiché le caratteristiche dei manufatti erano immediatamente percepibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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